Il mondo di Guatri
2026/5
Capitolo 8 Le valutazioni tributarie
8.1 Le valutazioni tributarie nelle diverse fasi del rapporto tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria
In materia tributaria il problema di una corretta valutazione si pone almeno in tre fasi diverse del rapporto contribuente-Amministrazione finanziaria, che potremmo denominare:
- (a) fase dichiarativa (o «autonoma»);
- (b) fase di accertamento (o del «controllo»);
- (c) fase giudiziale.
Per fase dichiarativa possiamo intendere tutta l’attività che il contribuente svolge al fine di valorizzare i beni detenuti per l’esercizio dell’attività di impresa, predisporre il bilancio, apportare i correttivi di natura fiscale e poi liquidare le proprie imposte. È una fase in cui il contribuente può incorrere in molteplici errori, che potranno essere successivamente oggetto di contestazione. Sempre nella fase definita dichiarativa o «autonoma», possiamo ricondurre tutte le problematiche fiscali correlate alle operazioni di fusioni e acquisizioni (due diligence fiscale ecc.). È una fase, pertanto, molto delicata, in cui un’assistenza qualificata per il contribuente è quanto mai necessaria.
La fase «accertativa» o «di controllo», fa riferimento al momento (eventuale) del controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sull’operato del contribuente. Proprio perché, nel corso di tale fase, l’Amministrazione controlla valutazioni e comunque operazioni che fanno capo ad altri soggetti, con le conseguenti difficoltà valutative e probatorie, il legislatore fiscale ha previsto norme idonee a semplificare l’azione amministrativa di accertamento (sistemi di determinazione presuntiva dei ricavi come gli studi di settore o modalità di determinazione induttiva-extracontabile del reddito di impresa). Nella fase procedimentale e pre-processuale sussistono ipotesi di contraddittorio tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, anche in ordine alle valutazioni tributarie dei beni aziendali. Tali possibilità di contraddittorio potrebbero essere adeguatamente sfruttate per evitare il contenzioso, avvalendosi dell’assistenza tecnica nel corso della verifica fiscale o della presentazione di osservazioni al processo verbale di constatazione ovvero dell’accertamento con adesione.
Qualora i menzionati strumenti deflativi del contenzioso non siano soddisfacenti, si accede alla fase giudiziale, che consiste nella tutela in sede contenziosa contro gli errori di valutazione dell’Amministrazione finanziaria, tramite la proposizione di un ricorso avverso l’avviso di accertamento e l’enunciazione degli errori di valutazione in appositi motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, una corretta valutazione delle poste contabili e una disamina dei possibili errori e/o illegittime approssimazioni dell’Amministrazione è, se possibile, ancor più importante, posto che le sentenze delle Commissioni tributarie in proposito sono suscettibili di diventare definitive tramite il passaggio in giudicato. Pertanto il legislatore ha previsto che le Commissioni tributarie possano avvalersi dell’assistenza di un consulente tecnico, per risolvere le questioni valutative più complesse[30]. Occorre segnalare, tuttavia, che, purtroppo, nel processo tributario, diversamente rispetto al processo civile, la consulenza tecnica è adottata assai raramente.
Ciò premesso evidenziamo di seguito come le valutazioni tributarie rilevino diversamente quando, nella fase dichiarativa, si basano su criteri convenzionali previsti dalla disciplina del reddito di impresa[31] (tenendo conto della distinzione tra società che adottano i principi contabili nazionali e quelle soggette ai principi contabili internazionali), mentre, nella fase di accertamento, le valutazioni tributarie si fondano su elementi di natura presuntiva che possono essere dotati di gravità, precisione e concordanza o esserne privi. Concluderemo il capitolo segnalando come nella fase giudiziale si è ormai consolidato un filone giurisprudenziale della Suprema Corte avente ad oggetto l’abuso del diritto, che indirettamente incide anche sulle valutazioni tributarie, allorquando si tenta di ridurre fittiziamente il valore dell’imponibile.
8.2 Le valutazioni tributarie come criteri normativi «convenzionali» nella determinazione del reddito di impresa
8.2.1 Il quadro normativo
Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, il costo fiscale[32], come criterio valutativo rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa, deve essere determinato mediante la corretta imputazione dei singoli elementi di costo. Infatti l’eventuale sussistenza di irregolarità nella formazione del costo comporta per l’Amministrazione finanziaria il recupero delle maggiori quote di ammortamento dedotte nel conto economico rispetto a quelle che sarebbero state regolarmente deducibili sulla base di una corretta formazione del costo medesimo.
Inoltre la soppressione delle deduzioni extracontabili dei componenti negativi di reddito aventi una rilevanza soltanto fiscale[33] potrebbe provocare in futuro eventuali «inquinamenti» fiscali del bilancio. Tuttavia gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, se non sono coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti in base a corretti principi contabili[34].
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS-IFRS), la verifica della classificazione e qualificazione di elementi patrimoniali o operazioni, previste ai fini IAS[35], assume rilevanza fiscale anche laddove si determina una diversa nozione del costo di iscrizione dei beni[36]. Nessuna rilevanza fiscale è attribuita ai plus/minusvalori nascenti dalla «revaluation model» (IAS 16), né dall’adozione del fair value per i beni di investimento (IAS 40)[37] né alle perdite derivanti da impairment test, in quanto si tratta di componenti valutative, per le quali restano applicabili le regole della determinazione del reddito di impresa che disconoscono la rilevanza fiscale delle valutazioni di tali beni[38]. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali[39].
Il superamento degli aspetti giuridico-formali, derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali, non si estende quindi alle valutazioni e alle quantificazioni fiscalmente rilevanti. Il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, introdotto dai principi contabili internazionali, non opera nei confronti delle norme fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e gli accantonamenti.
Tuttavia nel caso dei titoli obbligazionari, azionari o degli strumenti finanziari similari alle azioni destinati alla negoziazione, i plus/minusvalori da valutazione concorrono integralmente alla formazione del reddito di impresa[40]. Per la valutazione dei titoli obbligazionari, considerati fiscalmente come immobilizzazioni finanziarie[41], le rivalutazioni o le svalutazioni sono fiscalmente rilevanti, se imputati a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali[42]. Per le azioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, considerati fiscalmente come immobilizzazioni finanziarie[43], sono irrilevanti fiscalmente sia le rivalutazioni sia le svalutazioni[44].
L’attualizzazione dei crediti, cioè l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo, in sede di prima iscrizione nel sistema degli IASIFRS non è l’espressione di un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo che deve essere considerata come «qualificazione» anche ai fini fiscali[45]. Pertanto, per le imprese industriali, la disciplina della valutazione fiscale dei crediti[46] si renderà applicabile alle successive valutazioni, in quanto le medesime sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore[47]. Invece, per le banche e le società finanziarie, per motivi di semplificazione gestionale, assumono rilevanza fiscale le differenze di valore di prima iscrizione[48]. In particolare, secondo le istruzioni per la redazione del bilancio emanate dalla Banca d’Italia, nella valutazione dei crediti è compresa anche l’attualizzazione dei crediti stessi, il cui successivo riversamento a conto economico è considerata ripresa di valore (e non imputazione di interessi attivi)[49].
Mentre la valutazione dei debiti nel sistema del bilancio civilistico non è regolata dal legislatore tributario, in quanto essa è ispirata al criterio del valore nominale, la valutazione delle passività finanziarie nel sistema dei bilanci IAS/IFRS è ispirata al criterio del costo ammortizzato o al criterio del fair value[50], che invece subisce le oscillazioni di valore legate ai rischi, ai tassi, agli andamenti aziendali. È quest’ultima classe di componenti, positivi e negativi a seconda del deprezzamento o dell’apprezzamento della passività finanziaria, che il legislatore tributario si preoccupa di attrarre nel sistema di determinazione del reddito imponibile[51].
Nonostante tali precisazioni, il confine tra problematiche attinenti alla qualificazione e classificazione, in cui opera la prevalenza dei principi contabili internazionali, e le problematiche quantitative e valutative è comunque meno evidente di quanto possa apparire. Ciò potrebbe alimentare possibili contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. Infatti le difficoltà di procedere a qualificazioni e classificazioni certe e affidabili hanno indotto il legislatore ad introdurre una disposizione che stabilisce una sanzione amministrativa a carico dei soggetti incaricati del controllo contabile se non indicano nella loro relazione di revisione le motivazioni che li hanno indotti ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e se proprio da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IRAP[52].
8.2.2 L’autonomia delle valutazioni di bilancio rispetto alle considerazioni di natura fiscale
Va ricordato che l’autonomia delle valutazioni di bilancio deve sempre essere difesa di fronte alle considerazioni di opportunità fiscale derivante da qualsiasi provvedimento di natura tributaria. Un recente esempio è rappresentato dall’eliminazione delle deduzioni extracontabili, che potrebbe indurre a ricercare maggiori deduzioni fiscali o regimi di favore non consentiti da una corretta contabilizzazione in base a criteri puramente civilistici.
8.2.3 Le valutazioni tributarie nelle operazioni straordinarie
Come è noto, le operazioni di fusione[53], di scissione[54] e di conferimento di azienda[55] sono ispirate al regime di neutralità fiscale, inteso come continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni delle società partecipanti alle operazioni straordinarie. A fronte dei maggiori valori contabili, imputati in bilancio per effetto dell’eventuale disavanzo da fusione e scissione, o dell’assunzione di maggiori valori contabili, da parte della società conferitaria, nei conferimenti di aziende si dovrà procedere alla compilazione dell’apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, per riallineare i dati di bilancio ai valori fiscalmente riconosciuti.
La neutralità fiscale è estesa anche alle operazioni di fusione, di scissione e di conferimento di azienda che configurano operazioni di aggregazione aziendale (business combinations) in base all’IFRS 3[56], ancorché tali operazioni siano considerate realizzative nel bilancio IAS posto che, in tali circostanze, si adotta il metodo dell’acquisto (purchase method)[57]. Inoltre è consentita la deducibilità dei costi di aggregazione (due diligence, consulenze), anche se tali oneri, nel bilancio redatto in base ai criteri IAS, sono capitalizzati nei valori di acquisizione dell’azienda ricevuta[58]. Per le cessioni di azienda che intervengono tra società sottoposte al comune controllo i valori fiscali dei beni dell’azienda ricevuta sono assunti al costo sostenuto, a prescindere dall’adozione di una contabilizzazione basata sui criteri della continuità dei valori[59]. Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, la cessione di azienda è sempre considerata realizzativa di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti[60].
Al regime di neutralità fiscale applicabile alle operazioni straordinarie è stata affiancata la possibilità di un affrancamento totale o parziale del disallineamento tra valori civilistici e fiscali generatosi a seguito delle operazioni (conferimenti, fusioni e scissioni), se hanno per oggetto aziende o rami di azienda mediante pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi progressiva per scaglioni[61].
La previsione di un regime di imposizione sostitutiva, attraverso cui è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni aziendali, così come iscritti in bilancio dalla società «acquirente» (sia essa società conferitaria, società incorporante, società risultante dalla fusione, società beneficiaria in caso di scissione), determina la rilevanza fiscale delle valutazioni di tali beni effettuate in sede di iscrizione contabile.
Dato che la scelta di tale regime sostitutivo comporta, per il soggetto «acquirente», il riconoscimento fiscale dei maggior valori contabili dei componenti patrimoniali materiali e immateriali (compreso l’avviamento) «acquisiti», con conseguenti maggiori ammortamenti fiscali e minori plusvalenze in sede di una (eventuale) successiva cessione, l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare i criteri di valutazione dei singoli beni, tutte le volte in cui tali criteri non appaiano giustificabili in termini di congruità o ragionevolezza economica.
8.2.4 Il «valore normale» nella disciplina dei prezzi infragruppo
Ai fini della valutazione dei beni in caso di applicabilità della disciplina tributaria del transfer pricing[62], l’Amministrazione finanziaria ha il potere di rettificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo che prevedono un corrispettivo che si discosta dal valore di mercato dei beni ceduti o servizi prestati.
Attraverso queste pratiche, infatti, i contribuenti possono «travasare» da uno Stato all’altro i profitti del gruppo, in modo da concentrarli nei Paesi a fiscalità più vantaggiosa. Si tratta in effetti di ipotesi in cui la libertà contrattuale dei contraenti dal punto di vista privatistico non può essere garantita anche a livello fiscale, posto che in questi casi, dato il rapporto di controllo tra le controparti, non operano le opposte forze di mercato del compratore e dell’acquirente che normalmente contribuiscono alla formazione del «giusto prezzo». L’onere di dimostrare l’inerenza del costo grava sul contribuente, quello di dimostrare la sua incongruità grava sull’Amministrazione finanziaria[63].
La valutazione dei beni ai fini del transfer pricing, tuttavia, presenta serie difficoltà applicative che in alcuni settori rischiano di compromettere i diritti del contribuente da una parte o le legittime aspettative del fisco dall’altra. Si pensi al caso in cui l’operazione sottoposta a verifica non possa essere paragonata ad altre svolte da parti non correlate, o al caso in cui oggetto della cessione siano beni immateriali (know how, brevetti, licenze, marchi, ecc.), o ancora alla valutazione delle partecipazioni e delle aziende trasferite ad altre società del medesimo gruppo, spesso in occasione di operazioni di riorganizzazione internazionale.
Si manifesta poi sovente il rischio di doppie imposizioni, in particolare quando le Amministrazioni finanziarie dei diversi Stati coinvolti non si accordano sul valore normale dei beni. Per ovviare a tali inconvenienti alcuni Stati, tra cui anche l’Italia, hanno adottato meccanismi di definizione preventiva dei prezzi di trasferimento delle società multinazionali (c.d. Advanced Price Agreements).
8.3 Le valutazioni tributarie con criteri presuntivi
8.3.1 Il «valore normale» come criterio presuntivo di portata generale
L’adozione del criterio del «valore normale» può fondare un accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa[64], ogni qual volta sia necessario stabilire il valore di certi beni o servizi in assenza di specifici riferimenti documentali ovvero nei casi in cui detti riferimenti siano ritenuti motivatamente non affidabili.
Per la giurisprudenza, il valore normale esprime un principio di portata generale per cui, in assenza di giustificazioni economiche, un’operazione che apporti ad un contribuente un vantaggio fiscale può essere contestata dall’Amministrazione finanziaria[65]. Quest’ultima ha il potere di contestare la deduzione di un costo, o l’esposizione in bilancio di un ricavo, non soltanto dal punto di vista della sua inerenza, ma anche per quanto concerne la sua congruità[66]. Il comportamento antieconomico del contribuente può quindi comportare l’emanazione di un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione in quanto è riconosciuto in capo all’Amministrazione finanziaria il potere di sindacare la congruità dei ricavi e dei costi dichiarati, allorché questi comportino scelte non in linea con i parametri di economicità cui è naturalmente ispirata l’attività d’impresa[67].
8.3.2 La determinazione dell’avviamento secondo metodi presuntivi nella cessione di azienda
L’Amministrazione finanziaria procede a rettificare il valore dell’avviamento commerciale riconosciuto in atto dalle parti, motivando tale rettifica sulla base di un mero calcolo matematico, ossia sulla base di formule astratte e generali, senza dunque tener in alcun conto le concrete e particolari caratteristiche dell’azienda ceduta[68].
Secondo la Suprema Corte non può considerarsi illogica la sentenza di merito che abbia riconosciuto l’esistenza di un valore di avviamento in base alla media dei redditi dichiarati negli ultimi tre anni, nonostante il progressivo e costante calo dei ricavi fatto registrare dall’impresa: l’avviamento costituirebbe infatti una qualità dell’azienda stessa, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un’operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso né dall’esistenza né dall’ammontare di queste[69].
Ciò premesso, non è possibile ammettere che l’Amministrazione, quando procede alla rettifica dell’avviamento in caso di cessione di azienda, applichi criteri di valutazione non conformi alla logica economica, non suffragati dalla ricerca scientifica e non applicati dagli specialisti della materia[70].
Non è condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rettifica, ai fini delle imposte sui redditi, della plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione dell’azienda, può essere operata sulla base dell’accertamento definitivo di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro[71]. Sarebbe più corretto sostenere che il maggior valore dell’avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro potrà essere utilizzato dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito dell’accertamento in materia di imposte sui redditi, ma solo quale mero indizio per accertare in quest’ambito un maggior prezzo rispetto a quello dichiarato dalle parti, purché tale indizio sia suffragato da ulteriori elementi raccolti in sede di verifica fiscale.
In caso di cessione di azienda, sebbene il corrispettivo sia il frutto della libera contrattazione delle parti, la conseguente ripartizione contabile del medesimo, tra le singole componenti aziendali non è insindacabilmente rimessa all’imprenditore cessionario, essendo invece soggetta al rispetto del criterio della correttezza e veridicità del bilancio, con la conseguenza che tutti gli elementi attivi e passivi devono essere rilevati al loro valore reale.
È condivisibile l’affermazione giurisprudenziale secondo cui non può riconoscersi al cessionario la facoltà (fiscale) di suddividere con assoluta libertà il prezzo pagato per l’acquisto del complesso aziendale tra i diversi componenti materiali e immateriali (tra cui l’avviamento) che lo compongono, in quanto un tale riconoscimento si tradurrebbe nella facoltà di effettuare arbitraggi fiscali sfruttando la maggiore o minore deducibilità del costo sostenuto per alcuni beni rispetto ad altri[72].
8.3.3 La valutazione degli immobili nei trasferimenti a titolo oneroso
A seguito dell’approvazione della legge comunitaria 2008[73], l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla rettifica, a prescindere dalla previa ispezione della contabilità, del corrispettivo di cessione di beni immobili sulla base del valore normale dei medesimi beni sia nell’ambito delle imposte sul reddito sia nell’ambito dell’imposizione indiretta e, in particolare, dell’Iva. Ciò in adeguamento alle disposizioni comunitarie che limitano l’adozione del valore normale[74] ad ipotesi tassative[75].
La Corte di Cassazione ha confermato un precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale la stima del perito di cui all’art. 2343 c.c. relativa al conferimento di un bene immobile effettuato dal socio produce un effetto vincolante solo nei confronti di quest’ultimo e la società e non anche nei confronti dei terzi[76].
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che, ai fini dell’imposta di registro, sono deducibili le sole passività e oneri che siano inerenti al bene immobile o al diritto immobiliare trasferito[77].
8.4 Casi di elusione o di abuso del diritto incidenti «indirettamente» nelle valutazioni ai fini dell’imposta di registro
La Corte di Cassazione tende a riqualificare il conferimento di un bene immobile in una società e la successiva cessione della partecipazione nella società conferitaria come cessione di un bene immobile al lordo di qualunque passività[78]. Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, che è tipica «imposta d’atto», il ricorso a elementi e dati extratestuali (fatti o comportamenti anteriori o posteriori) è legittimo quale strumento sussidiario di interpretazione negoziale (anche ai fini fiscali), solo quando l’esame di un atto non consenta di risalire alla reale e comune volontà delle parti[79].
Secondo un’isolata tesi giurisprudenziale, ai fini dell’imposta di registro il conferimento di un ramo d’azienda seguito dalla cessione, da parte del conferente, della partecipazione ricevuta, può configurare un’operazione elusiva che l’Ufficio può tassare come cessione d’azienda[80], in ragione del risultato economico che le parti hanno effettivamente inteso realizzare[81].
Tuttavia conferire e, successivamente, cedere le partecipazioni della società in cui è collocato il complesso produttivo è schema negoziale che produce effetti giuridico-economici diversi da quelli conseguenti alla cessione diretta del complesso produttivo e che rappresenta un’alternativa del tutto ragionevole e legittima rispetto a quest’ultima condotta. In questi casi non è dunque corretto parlare di elusione (peraltro non censurabile, ai fini delle imposte sui redditi, nella fattispecie negoziale in commento - ex art. 176 TUIR), bensì di un legittimo risparmio di imposta[82].
La Suprema Corte ha infine recentemente affermato[83] che si deve escludere che l’iscrizione in contabilità delle passività trasferite in occasione della cessione di azienda o di ramo di azienda le renda ipso jure deducibili dalla base imponibile[84], con la sola eccezione che l’Amministrazione ne provi il difetto totale o parziale d’inerenza. In realtà per la Corte di Cassazione sussiste un’altra possibile eccezione, basata sulla prova che le passività trasferite hanno, soltanto o essenzialmente «lo scopo di abbassare fittiziamente il valore dell’imponibile»[85].
Bisognerebbe peraltro tener presente che le modalità giuridiche di trasferimento di un’azienda possono comportare anche una differente valorizzazione della medesima. La cessione diretta, infatti, comporta conseguenze economiche e giuridiche che non si riscontrano quando il trasferimento ha per oggetto la partecipazione nella società che detiene l’azienda. Si pensi, solo per fare un esempio, al trasferimento delle posizioni fiscali soggettive della società ceduta, che invece non vengono trasferite nel caso di cessione diretta dell’azienda. Ciò comporta la possibilità che siano trasferiti crediti d’imposta o, per esempio, potenziali contestazioni per violazioni commesse dalla società prima della cessione. Si deve dunque concludere che nei due casi l’oggetto delle valutazioni è diverso.
Anche la presenza o meno di indebitamento modifica l’oggetto della stima. La dottrina economica è concorde nel ritenere che il valore di un’azienda indebitata è diverso dal valore di una corrispondente azienda non indebitata, diminuito dall’ammontare dei debiti. La presenza dell’indebitamento modifica infatti i flussi di risultati per gli investitori, per il risparmio fiscale dovuto alla deducibilità degli interessi passivi, e il rischio complessivo da loro corso (alla componente «operativa» si aggiunge infatti quella «finanziaria»)[86].
Linee guida
LG 79 Ai fini della valutazione delle poste di bilancio nell’ottica fiscale, l’esperto deve verificare che siano adottate modalità contabili adeguate da parte del contribuente.
Una particolare attenzione deve essere riservata alla corretta qualificazione di determinate operazioni o attività, affinché queste siano correttamente contabilizzate.
LG 80 Innanzi a qualsiasi nuovo provvedimento di natura tributaria, l’esperto deve assicurarsi che le poste di bilancio non siano influenzate dall’intento di fruire di maggiori deduzioni fiscali o di regimi di favore che una corretta contabilizzazione, in base a criteri puramente civilistici, non dovrebbe consentire.
LG 81 In presenza di operazioni straordinarie, l’esperto deve prestare particolare attenzione ai criteri adottati per distribuire il disavanzo di fusione o di scissione, affinché questo sia allocato secondo una rigorosa logica economica, dimostrabile anche in sede fiscale.
LG 82 Ai fini di una valutazione in materia di transfer pricing, l’esperto, quale che sia la sua posizione formale, deve anzitutto individuare quale dei diversi criteri approvati dall’OCSE e condivisi dall’Amministrazione finanziaria italiana debbano essere applicati, in concreto, per individuare il valore «normale» dell’operazione.
In presenza di indicazioni sovrapposte, o quando manchino operazioni o imprese confrontabili a quella sottoposta ad esame, è necessario prospettare una mediazione ragionata. La valutazione deve tener in conto sia le caratteristiche giuridiche dell’operazione, sia il contesto in cui essa viene realizzata e i fini perseguiti dal gruppo aziendale (ad esempio sul piano delle strategie e delle politiche commerciali).
LG 83 Nella disciplina del transfer pricing, fondamentale è l’individuazione delle funzioni svolte dalle diverse componenti del gruppo aziendale interessato e dei rischi assunti ai vari livelli dell’organizzazione multinazionale. Ciò al fine di verificare il corretto riparto dei redditi all’interno delle diverse giurisdizioni fiscali in cui opera il gruppo.
Nella suddivisione è necessario tenere conto anche dell’impiego di capitale nelle varie giurisdizioni, dovendosi supporre che alla branca d’impresa che svolge più funzioni e sopporta più rischi vada attribuita una quota maggiore di capitale, e quindi anche di redditi (o di perdite).
LG 84 L’esperto deve curare che le scelte di gruppo in materia di transfer pricing siano fondate su di una rigorosa logica economica, dimostrata da oggettivi riferimenti. È opportuno raccogliere allo scopo un’adeguata documentazione, utilizzabile ove necessario a scopo probatorio (c.d. transfer pricing documentation).
LG 85 L’esperto deve adoperarsi affinché anche in sede fiscale l’avviamento emergente dalla cessione di un’azienda sia determinato con corrette metodologie economiche, suffragate dalla ricerca scientifica e riconosciute dalla miglior prassi professionale. Deve inoltre adoperarsi affinché la determinazione avvenga tenendo conto delle particolari caratteristiche dell’impresa considerata e del contesto in cui la cessione è effettuata.
LG 86 In presenza di una compravendita, come già nel caso delle operazioni straordinarie, l’esperto chiamato ad una valutazione deve accertarsi che il costo di acquisizione dell’azienda sia correttamente ripartito fra i singoli beni, sulla base di criteri economici dimostrabili all’occorrenza anche ai fini fiscali.
LG 87 Quando la valutazione fiscale di un bene, come ad esempio un immobile, è legata ad un preciso parametro normativo, la stima assume un carattere convenzionale che la sottrae ai principi economici generali. L’esperto deve pertanto sottolineare tale autonomia e procedere all’applicazione della specifica norma.
LG 88 In presenza di mere prassi dell’Amministrazione finanziaria, o di orientamenti giurisprudenziali per loro natura modificabili, l’esperto deve adoperarsi per far valere in ogni sede i corretti principi per lo svolgimento delle valutazioni economiche. In particolare è necessario far risultare che sono rilevanti ai fini della valutazione di un’azienda le modalità giuridiche con le quali questa è ceduta e la struttura finanziaria con la quale la cessione avviene.
Cfr. art. 7, d.lgs. 546/1992.
Come è stato correttamente precisato nel precedente Capitolo 2 per le valutazioni di bilancio.
Cfr. art. 110, comma 1, d.p.r. 917/1986 (d’ora in avanti, TUIR).
Cfr. art. 1, comma 33, lett. q), l. 244/2007 che ha abrogato l’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR.
Cfr. art. 1, comma 34, l. 244/2007. Tale disposizione è finalizzata ad ostacolare comportamenti elusivi e in contrasto con la regola della continuità dei criteri contabili adottati, che potrebbero verificarsi mediante l’immediato riporto a conto economico dei «residui» delle eccedenze fiscali dedotte extra contabilmente, senza osservare le possibilità al riguardo consentite dalla disciplina stessa, e come tale assume anche portata di tutela della consistenza e veridicità del bilancio civilistico, essendo chiaramente volta a scoraggiare comportamenti anomali forieri di nuovi inquinamenti del risultato economico. Cfr. la relazione illustrativa alla legge finanziaria 2008.
Cfr. art. 83 TUIR recante il c.d. principio di «derivazione rafforzata» del reddito di impresa, per effetto della rilevanza fiscale della qualificazione, della classificazione e dell’imputazione temporale rilevanti nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali. Le regole di «derivazione rafforzata» si applicano a tutte le operazioni che non hanno già assunto rilevanza fiscale e che producono effetti patrimoniali e/o reddituali nel bilancio relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni tributarie, conformemente al d.lgs. 38/2005, (rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali secondo le previgenti disposizioni degli artt. 83 ss. TUIR) alle operazioni poste in essere in periodi di imposta precedenti, che presentano i requisiti per l’applicazione del regime transitorio. In merito alla disciplina relativa al riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti IAS adopter cfr. art. 15 d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009; Agenzia delle Entrate, circ. n. 33/2009; DM 30 luglio 2009 (riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi) e relazione illustrativa.
Per un bene acquistato con previsione di pagamento dilazionato, oltre i normali termini di dilazione previsti dal mercato per quel bene, il valore iniziale di iscrizione dell’attività non è costituito dal prezzo contrattualmente pattuito, bensì dal prezzo equivalente per il pagamento in contanti, che costituisce la base ammortizzabile fiscalmente; il differenziale sarà imputato per competenza come interessi passivi. Cfr. la relazione illustrativa del d.m. 1° aprile 2009, n. 48 recante il regolamento di attuazione dell’art. 1, commi 58 e 59, l. 244/2007.
L’irrilevanza fiscale è giustificata dal disposto dell’art. 110, comma 1, lett. c), TUIR. Ciò determina il «doppio binario» con conseguente rilevazione delle imposte differite.
Cfr. la relazione illustrativa del d.m. 1° aprile 2009, n. 48.
Cfr. art. 2, comma 2, d.m. 48/2009. Benché molti componenti positivi imputati a stato patrimoniale siano frutto di valutazione a cui le disposizioni del TUIR non attribuiscono rilevanza fiscale, sussistono vari componenti che derivano da fatti gestionali rilevanti fiscalmente. Cfr. la relazione illustrativa del d.m. 48/2009.
Cfr. art. 94, comma 4 bis, TUIR.
Cfr. art. 85, comma 3 bis, TUIR.
Cfr. art. 110, comma 1 bis, lett. a), TUIR.
Cfr. art. 85, comma 3 bis, TUIR.
Cfr. art. 110, comma 1 bis, lett. b), TUIR.
Cfr. art. 2, comma 3, d.m. 48/2009, nonché la relativa relazione illustrativa.
Cfr. art. 106, commi 1 e 3, TUIR.
Cfr. la relazione illustrativa del d.m. 48/2009.
Cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, d.m. 48/2009, che richiama l’applicazione dell’art. 106, comma 3, TUIR.
Cfr. la relazione illustrativa del d.m. 48/2009.
Cfr. il Capitolo 6 sulla valutazione di beni e dei rapporti economici e il Capitolo 7 sulle valutazioni di bilancio.
Cfr. art. 110, comma 1-ter, TUIR. La norma consente di evitare i «doppi binari» che potevano generarsi nel caso di obbligazioni di propria emissione e/o depositi ovvero conti di raccolta valutati al fair value (circostanza che si verifica nel caso di passività coperte c.d. hedge accounting). Cfr. la relazione di accompagnamento alla legge finanziaria 2008.
L’irrogazione della sanzione è subordinata all’irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione alla società. La sanzione è fissata nella misura del 30 per cento del compenso contrattuale spettante al revisore, anche se in ogni caso non può superare l’imposta accertata in capo alla società. Cfr. artt. 1, comma 5, d.p.r. 322/1998 e 9, comma 5, d.lgs. 471/1997. Per le problematiche di valutazione ai fini IRAP per le banche e società finanziarie cfr. Ag. Entrate, 26 maggio 2009, n. 27/E.
Cfr. art. 172 TUIR.
Cfr. art. 173 TUIR.
Cfr. art. 176 TUIR.
Cfr. art. 4, comma 2, d.m. 48/2009.
Cfr. la relazione illustrativa del d.m. 48/2009.
Cfr. art. 4, comma 1, d.m. 1° aprile 2009, n. 48. Tale regola è stata introdotta per evitare discriminazioni rispetto alle altre imprese non soggette agli IAS/IFRS ma anche per tener conto del criterio, recentemente omologato dallo IASB, di prevedere l’imputazione di tali costi a conto economico. Cfr. l’allegato al Regolamento (CE) n. 495/2009 della Commissione del 3 giugno 2009, recante il nuovo IFRS 3 (aggregazioni aziendali), il cui par. 53 prevede la deducibilità dei costi correlati all’acquisizione.
Cfr. art. 4, comma 3, d.m. 48/2009.
Cfr. art. 86, comma 4, TUIR.
Cfr. art. 176, comma 2-ter, art. 172, comma 10-bis, art. 173, comma 15-bis, TUIR.
Cfr. art. 110, comma 7, e art. 9 TUIR. Ai fini delle imposte sui redditi, per valore normale si intende: «il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso». I criteri relativi alla definizione di valore normale di cui all’art. 9 TUIR sono stati precisati dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 29 settembre 1980, n. 32/9/2267 e dalle Guidelines OCSE del 1995.
Cfr. Cass. 13 ottobre 2006, n. 22023; Cass. 16 maggio 2007, n. 11226. Non concordiamo, tuttavia, con quelle sentenze che escludono l’applicazione della disciplina del transfer price, quando l’Amministrazione finanziaria non dimostra per es. «che la fiscalità in Italia all’epoca fosse superiore rispetto a quella in vigore in Francia». Cfr. Comm. trib. prov. Pisa, 26 febbraio 2007, n. 52; nello stesso senso anche Cass. 22 giugno 2006, n. 22023.
Cfr. art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 600/1973.
Nel caso di specie due società di uno stesso gruppo mettevano in essere una serie di operazioni con lo scopo di travasare su una di esse, che godeva di un regime di esenzione fiscale, la gran parte degli utili d’impresa. Cfr. Cass. 10082/2002.
Cfr. Cass. 11 aprile 2008, n. 9497 che estende questo principio anche a un caso diverso da quelli precedentemente decisi dalla Cassazione in merito alla congruità dei compensi corrisposti agli amministratori.
Cfr. Cass. 15 settembre 2008, n. 23635.
Cfr. art. 51, comma 4, d.p.r. 131/1986 e art. 2, comma 4, d.p.r. 31 luglio 1996, n. 460 (recante il regolamento di attuazione delle disposizioni per l’accertamento con adesione ai fini delle imposte indirette), secondo il quale: «Il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore e, in via sussidiaria, in difetto di tali studi, sulla base di un calcolo matematico consistente nell’applicazione di una percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo». Sebbene la forma sia stata implicitamente abrogata, nel 2003 l’Agenzia delle Entrate ha confermato in materia di controllo selettivo delle cessioni d’azienda la legittimità del d.p.r. 460/1996, come strumento di valutazione della congruità del valore di avviamento denunciato in atti, se sussistono alternativamente le seguenti condizioni: il valore di cessione aziendale è inferiore alla somma del valore delle rimanenze finali e dei beni strumentali dichiarati nell’anno più prossimo disponibile in banca dati; il valore di cessione aziendale è inferiore a quello determinato dall’art. 2, comma 4, d.p.r. n. 460/1996; lo stesso può naturalmente dirsi quando ricorrano contemporaneamente entrambe le anomalie.
Cfr. Cass. 13 gennaio 2006, n. 613. Il conflitto con i principi dell’Economia Aziendale è clamoroso. Si legga, per tutti, quanto scriveva quasi cinquant’anni or sono P. Onida, Economia d’Azienda, Utet, Torino, 1971, 659 (prima edizione: 1960): «Quando il valore economico attribuito all’azienda in avviamento eccede il valore del capitale netto di gestione [«n.d.r.: il patrimonio netto], si pone in rilievo l’eccedenza come valore dell’”avviamento” e si usa dire che il “valore dell’azienda è costituito dal valore del capitale netto di gestione, accresciuto del valore dell’avviamento”. Questo modo di esprimersi è improprio perché può far supporre che al valore dell’azienda si pervenga aggiungendo un valore d’avviamento, autonomamente determinato, ai valori analiticamente attribuiti alle attività e alle passività della situazione patrimoniale. In realtà, il così detto valore dell’avviamento non ha determinazione autonoma e anteriore a quella del valore economico dell’azienda, ma è ottenuto per differenza, “frazionando, nel modo che si è detto, il valore già attribuito all’azienda, come complesso economico”».
Può dunque tranquillamente accadere che la differenza fra il valore economico dell’azienda e il suo patrimonio netto sia nullo o negativo, proprio per effetto dell’elevato peso dei debiti finanziari.
Cfr. Capitolo 4.
La rettifica della plusvalenza si fonda sulla prova presuntiva di occultamento di una parte del corrispettivo. Cfr. Cass. 18 luglio 2008, n. 19830.
Cfr. Cass. 6 febbraio 2008, n. 9950.
Cfr. art. 24 l. 7 luglio, n. 88.
Ai fini IVA per valore normale si intende: «l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi». Cfr. 14 d.p.r. 633/1972, come modificato dall’art. 22, comma 4, lett. c), legge comunitaria 2008.
Cfr. art. 13, comma 3, d.p.r. 633/1972, come modificato dall’art. 22, comma 4, lett. b), legge comunitaria 2008.
Cfr. Cass. 20 gennaio 2006, n. 1135.
Cfr. Cass. 27 novembre 2002, n. 16768; con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la Cass. 3 luglio 2003, n. 10486 ha escluso la rilevanza della passività del mutuo ipotecario gravante sull’immobile conferito in società dal calcolo della base imponibile.
Cfr. Cass. 4 maggio 2007, n. 10273; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2713; Cass. 23 novembre 2001, n. 14900.
È quindi contestata, in dottrina e in alcune sentenze di merito, la qualificazione dell’art. 20 d.p.r. 131/1986 quale norma antielusiva.
Ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 131/1986.
Cfr. Comm. trib. prov. Firenze, sez. XX, 5 novembre 2007, n. 150.
Cfr. conforme a tale critica Comm. trib. prov. Treviso, sez. VII, 22 aprile 2009, n. 41.
Cfr. Cass. 25 maggio 2009, n. 12042.
Cfr. art. 51, comma 4, d.p.r. 131/1986. La Suprema Corte precisa che la prova dell’intento elusivo deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria e deve essere analizzata dal giudice tributario con precisione e rigore; tanto più quando si tratti di trasferimenti di passività (o di ricchezze) fra società partecipi dello stesso gruppo.
La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturare. Cfr. Cass. n. 1465/2009; Cass. nn. 25374/2008, 10257/2008.
Va ricordato in proposito che nelle valutazioni asset-side la stima dell’attivo lordo è comunque compiuta ad un tasso che tiene conto della struttura finanziaria dell’impresa (e dunque del suo grado di indebitamento).