Il mondo di Guatri
2026/7
Vincenzo Cultrera
Divenne “re dell’atipico” vendendo, aiutato da molti promotori finanziari, migliaia di certificati immobiliari. Fuggì quando, sparita l’iperinflazione del decennio 1975/84, l’IFL entrò in crisi
Oggi, professore, dobbiamo occuparci del tipico “finanziere d’assalto”: l’architetto Vincenzo Cultrera, che mise a grave rischio i soldi che gli erano stati affidati da migliaia di risparmiatori; che per poterlo fare distribuì certificati atipici che egli stesso aveva talvolta provveduto a svuotare di ogni valore; che sparì quando la situazione si fece critica.
Un finanziere, inoltre, che – con l’aiuto di un esercito di promotori finanziari che nell’operazione misero e perdettero la faccia – presentò e vendette il suo Istituto Fiduciario Lombardo e riuscì così a danneggiare ben settemila persone.
Fu proprio a causa della sua fuga che, circa 25 anni or sono, Lei ebbe dal Ministero dell’Industria l’incarico di compiere un’ispezione straordinaria all’Istituto Fiduciario Lombardo.
Il 5 aprile 1985 arrivò presso l’Università Bocconi un telex (lo strumento di comunicazione rapido in uso all’epoca) in cui mi si comunicava che, con decreto in pari data del ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato Renato Altissimo: «Signoria vostra est incaricata effettuare immediatamente ispezione straordinaria Istituto Fiduciario Lombardo SpA». La richiesta mi fu subito confermata telefonicamente da Vincenzo Proia, direttore generale, che me ne spiegò il significato.
L’indagine si riferiva all’Istituto Fiduciario Lombardo (IFL) di Vincenzo Cultrera (Riquadro 1) che, dopo aver inventato uno strumento di investimento denominato “certificato patrimoniale” (e raccolto tra 7000 risparmiatori cifre – si disse – intorno ai 150-200 miliardi di lire), era da qualche settimana scomparso.
Il giorno successivo mi recai, accompagnato da alcuni collaboratori, presso la sede IFL in via Borgogna 5 a Milano. Pochi spauriti impiegati mi accolsero e mi misero a disposizione l’ultima situazione contabile. L’occhio mi cadde subito sulla voce “liquidità” per 9 miliardi di lire: domandai presso quale banca fossero depositati i miliardi provocando solo sbigottimento: nessuno lo sapeva, dalla contabilità non risultavano nomi di banche, né altro.
Riquadro 1 Vincenzo Cultrera
Nato a Catania, studi giovanili a Torino, Cultrera arriva a Milano negli anni Cinquanta quando il padre diventa direttore dell’ospedale militare. Da grande si occupa di edilizia e immobili: progetta, anche per conto del gruppo Cabassi, insediamenti residenziali a Quarto Oggiaro e al Lorenteggio, simboli della cintura milanese. Un giorno scopre l’atipico.
Spiegando, qualche anno dopo il boom del suo Istituto Fiduciario Lombardo, Cultrera ebbe a dichiarare: «Mi sono limitato a studiare le esperienze di Europrogramme e della Gramco».
In pratica, l’architetto inventa questo meccanismo: raccoglie quattrini dal pubblico vendendo titoli di società marsupio (le cosiddette società-prodotto) che, a loro volta, controllano altre società proprietarie di immobili. I risparmiatori, spesso, non ricevono le azioni vere e proprie, ma i certificati rappresentativi di azioni, mentre i titoli vengono intestati fiduciariamente all’IFL che, di fatto, governa l’organizzazione.
In questo modo Cultrera, con una serie infinita di società collegate una con l’altra, diventa proprietario di immobili di prestigio: compra i sette alberghi costruiti da Angelo Rizzoli a Ischia, rileva il felliniano Gran Hotel di Rimini e poi ancora qualche villaggio turistico e centri commerciali. Finché il mattone tira, soprattutto negli anni dell’inflazione a due cifre, va tutto bene, poi il gioco si sgonfia. Le richieste di rimborso crescono sempre più, mentre diminuiscono le sottoscrizioni. Cultrera scappa, lascia un buco di 200 miliardi e 7000 malcapitati creditori.
(La Stampa, 17 febbraio 1989)
Dopo un paio d’ore, uscito dalla sede, telefonai alla direzione generale del ministero: avvertii che vi era (quasi) la certezza che le situazioni patrimoniali fossero false. Alla reazione di profonda sorpresa seguì la preghiera di accelerare al massimo l’indagine.
Non ci mise molto a trovare abbondanti conferme dei suoi sospetti?
Fui in grado già il 13 aprile (una settimana dopo) di inviare al ministero una relazione sommaria (“Prime note sulla posizione IFL”), da cui risultavano due fatti determinanti:
che la liquidità (anziché di 9 miliardi di lire) era di soli 20 milioni; che le azioni quotate (Centenari e Zinelli, per 9,7 miliardi di lire) per la massima parte non erano rintracciabili;
che i 9 “prodotti” collocati come “certificati immobiliari” erano in parte esistenti e in parte mancanti (in diverse proporzioni: largamente indisponibili Tau Palace, Blu Palace, San Giuliano; dubbi sull’esistenza di Hotel Santa Teresa di Gallura e Blu Residence Hotel).
Riquadro 2 Prime note trasmesse al procuratore della Repubblica
Milano, 16 aprile 1985
All’Illustrissimo
Procuratore della Repubblica di Milano
Via Freguglia, 1
20122 Milano
Con riferimento all’incarico d’indagine ricevuto al Ministero dell’Industria in data 5 aprile 1985 (a norma della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e del DR 22 aprile 1940, n. 531), il sottoscritto reputa doveroso trasmettere alla S.V. i risultati di una prima sommaria ricognizione sulla posizione dell’Istituto Fiduciario Lombardo S.p.A., con sede in Milano via Borgogna 5.
Con ossequio
(Luigi Guatri)
Il 16 aprile queste “prime note” furono trasmesse (Riquadro 2) al procuratore della Repubblica di Milano.
A un mese dal telex ministeriale che l’incaricava dell’ispezione straordinaria potè presentare le sue conclusioni, corredate da eloquentissime tavole sinottiche...
La “Relazione finale” reca la data del 4 maggio: gran parte dei dubbi erano stati confermati (nel Riquadro 3 esempi dei prodotti risultati “indisponibili”; nel Riquadro 4 altre notizie e le conclusioni).
Riquadro 3 Esempi di “certificati immobiliari” indisponibili o gravati da oneri impropri
Prodotto Wrangler (Blue Palace)
Immobili: edificio commerciale
Certificati emessi: n. 2.000.000 per 20.000 milioni di lire nominali (il ricavo effettivo è da accertare)
La società Blue Palace Srl che detiene, attraverso il controllo totalitario della SpA Ortopadana, la Società Centro Commerciale Est 2° SpA, ha effettuato, in data 15 marzo 1984, le seguenti operazioni:
1) costituzione in pegno a favore della società Lupa Srl dell’intero capitale sociale della propria controllata;
2) costituzione in pegno a favore della società Lupa Srl del credito, in conto aumento capitale di 5.022.646.452 di lire, vantato dalla società Ortopadana SpA;
3) estensione della garanzia derivante dalla costituzione del pegno delle azioni e del credito al buon fine di cambiali emesse da terzi, ammontanti a 762 milioni di lire.
Pertanto, in base alle indagini fino ad ora effettuate, i beni risultano attualmente non disponibili, in quanto soggetti a pegno a favore di terzi estranei al gruppo.
Prodotto San Giuliano
Immobili: centro commerciale sito in San Giuliano Milanese
Certificati emessi: n. 2.100.000 per 4.200 milioni di lire nominali (il ricavo effettivo è da accertare)
La società San Giuliano Immobiliare SpA controlla la totalità del capitale sociale della società Centro Commerciale Milano Est SpA.
In data 11 giugno 1984 la società controllante ha costituito in pegno n. 199.000 azioni della società controllata in favore di Vincenzo Euginoli (a garanzia di un debito dell’arch. V. Cultrera di importo non noto).
Ne consegue che, sulla base delle indagini fino ad ora effettuate, i beni sono attualmente indisponibili in quanto soggetti a pegno.
Prodotto hotel Villaggio S. Teresa di Gallura srl
Certificati emessi: n. 4.400.000 per. 44.000 milioni di lire nominali (il ricavo effettivo è da accertare)
La citata società controlla al 100 per cento la Sarda Grandi Alberghi SpA. Non si è finora potuto accertare se quest’ultima società sia ancora di proprietà della citata controllante, né se sulle azioni siano state accese operazioni di pegno o di altro genere (i libri si trovano in Sardegna).
Gravi dubbi sono però originati dalle seguenti circostanze.
Le proprietà immobiliari sono stimate nell’ordine di 44 miliardi di lire (perizia American Appraisal); la Sarda Grandi Alberghi è però gravata da passività (mutui ed altre) per 17-18 miliardi. Il “netto patrimoniale” si riduce perciò a 26-27 miliardi, anche perché la società non ha sostanzialmente altre attività (se si escludono 5 miliardi di lire di cambiali attive nei confronti di altre società del gruppo, il cui valore è fortemente dubbio).
Inoltre, la Sarda sarebbe in difficoltà finanziarie, tanto che esistono rate di mutui scadute e impagate.
Professore, dopo questa girandola di inviluppi societari e di cifre – da povero sprovveduto io ho compreso solo che l’architetto lavorava unicamente per sfilare dalle sue società tutti i miliardi sui quali riusciva a mettere le mani – dovrebbe tornare in cattedra e spiegare: che cos’è il titolo “atipico”?
Il titolo “atipico” prende piede nel nostro Paese a partire dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso. Esso è basato essenzialmente su quattro idee:
- non è un titolo disciplinato dalla legge, perciò atipico (così sono i “certificati immobiliari” di Cultrera);
- si fonda essenzialmente sull’immobiliare, i cui valori progredienti dovrebbero largamente proteggere dall’inflazione (che in quegli anni si presentava a livelli annuali mediamente prossimi al 15 per cento (Tabella 1 per il periodo 1975/84);
- è presentato al pubblico (a mezzo di finanziarie, fiduciarie, commissionarie di Borsa ecc.) con grande dispiego di promotori e di pubblicità, che sempre magnificano gli investimenti proposti;
- il progredire dei valori è espresso dai prezzi rilevati dalle stesse società promotrici (che comprano e vendono) anno per anno, o per periodi più brevi (si tratta di prezzi che reggono, ovviamente, finché la domanda supporta l’offerta).
Riquadro 4 Gestione di liquidità e titoli per conto di clienti. Conclusioni
Gli importi in gestione, dai documenti rinvenuti, ammontano approssimativamente:
a) gestione liquidità e titoli vari = £ 9,0 miliardi
b) gestione titoli Centenari e Zinelli = £ 9,7 miliardi
Totale = £18,7 miliardi
In corrispondenza alla voce a) sono stati rinvenuti valori per circa £ 20 milioni. Della differenza nessuno sa fornire spiegazioni.
Per quanto riguarda le azioni Centenari e Zinelli, n. 3,5 milioni di azioni sono in cassa; la differenza pare si trovi presso banche (la circostanza non ha potuto essere controllata).
La moda dell’atipico dura fin tanto che la pesante inflazione induce i risparmiatori (che non trovano altri rifugi, specie i più modesti) a continuare nel gioco. Per poi cadere pesantemente quando l’inflazione (e quindi la domanda) comincia a ridursi.
Date queste inequivocabili premesse, come si è conclusa la sua ispezione all’Istituto Fiduciario Lombardo?
Non poteva che concludersi con la dichiarazione di fallimento e la liquidazione coatta. A seguito delle mie relazioni, il 17 aprile 2005 la Procura di Milano presentò istanza di fallimento al tribunale; il 19 aprile venne emesso mandato di cattura nei riguardi di Cultrera (peraltro già resosi irreperibile da marzo); il 7 maggio venne dichiarato il fallimento dell’IFL (fu nominato curatore Giuseppe Tarzia).
Tabella 1 Andamento degli indici Istat: 1974/84
|
Anni |
Indici |
Variazioni annue (in %) |
|
1974 |
10,9717 |
– |
|
1975 |
9,3641 |
14,68 |
|
1976 |
8,0364 |
-14,65 |
|
1977 |
6,8048 |
-15,42 |
|
1978 |
6,0515 |
-11,03 |
|
1979 |
5,2286 |
-15,74 |
|
1980 |
4,3160 |
-21,16 |
|
1981 |
3,6361 |
-15,75 |
|
1982 |
3,1253 |
-14,08 |
|
1983 |
2,7179 |
-14,99 |
|
1984 |
2,4579 |
-10,58 |
Tutto precipitò, dunque, in pochi giorni. Di fatto, era stata giudicata sufficiente la Relazione provvisoria del 13 aprile, che del resto non lasciava spazio a dubbi.
Il 4 giugno il professor Tarzia mi scrisse una lettera gentilissima, in cui mi comunicava (e non poteva essere diversamente) che per il compenso liquidatomi dal ministero dell’Industria anch’io sarei diventato creditore verso il fallimento IFL.
Milano, 4 giugno 1985
Ch.mo Sig. Prof. Luigi Guatri
Via Massena, 12/7
20145 Milano
FALLIMENTO ISTITUTO FIDUCIARIO LOMBARDO S.p.A.
Caro Guatri,
ricevo come Curatore del Fallimento la comunicazione 14 maggio scorso del Ministero dell’Industria assieme al decreto di liquidazione del Tuo compenso per l’importante opera svolta come Commissario straordinario e mi faccio premura di allegarTene copia.
È malinconico dovere rilevare che, data la procedura fallimentare, anche tale credito non potrà che essere fatto valere nelle forme della domanda di ammissione al passivo.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Prof. Giuseppe Tarzia
Anche Lei, professore, è stato dunque danneggiato, sia pure indirettamente, dall’architetto-finanziere. Tuttavia il lavoro suo e dei suoi collaboratori alimentò grandi discussioni che divennero un pressante incentivo all’approvazione, in Parlamento, di una nuova e più moderna disciplina del, fino allora, troppo disinvolto uso dei certificati atipici.
Del danno non m’importava molto. Avevo accolto l’appello del ministro per senso del dovere. Il caso IFL risultò infatti una spinta formidabile al governo (e al Parlamento) per il varo di una legge destinata, nelle intenzioni, a “salvare il salvabile” per le società fiduciarie, per le società fiduciarie e di revisione, e per gli enti di gestione fiduciaria, consentendo loro l’accesso alla “liquidazione coatta amministrativa”, con esclusione dal fallimento.
Il provvedimento, sottolineò la stampa dell’epoca, fu «insolitamente retroattivo» (diventò valido dal 1° gennaio 1985): si volle ricomprendervi il clamoroso caso IFL.
Secondo le nuove norme, come risultò dalla legge del 1° agosto 1986 (che convertì il DL 5 giugno 1986), divennero soggette alla liquidazione coatta amministrativa:
a. la società che controlla direttamente o indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;
b. le società direttamente o indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;
c. le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;
d. le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l’erogazione, anche per conto dei fiduciari, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonché l’acquisto a qualsiasi titolo di crediti di tali società.
La vicenda IFL tuttavia era tutt’altro che conclusa. Lei, con i colleghi Martellini e Casò, fu incaricato di procedere, come commissario, alla liquidazione coatta amministrativa dell’Istituto Fiduciario in pieno dissesto.
Il 26 luglio 1986 la stampa dette notizia della nomina di tre commissari per IFL. Scrisse Il Sole 24 Ore il 26 luglio 1986:
Per l’Istituto Fiduciario Lombardo, la capofila delle attività nell’atipico già controllate dal finanziere Vincenzo Cultrera, è arrivata la liquidazione coatta amministrativa.
Lo ha disposto il ministro dell’Industria, Renato Altissimo, sulla base del recente decreto legge del governo che esclude dal fallimento le fiduciarie e della sentenza del Tribunale di Milano del 26 giugno scorso. Quest’ultima prendeva appunto atto dell’esistenza del decreto e rinunciava a proseguire nelle procedure del fallimento, dichiarato il 7 maggio 1985. Commissari liquidatori dell’IFL sono stati nominati Luigi Guatri, rettore dell’Università Bocconi, Maria Martellini, ordinaria di economia delle aziende industriali, e Angelo Casò, già curatore fallimentare della fiduciaria. Con la decisione di Altissimo – si fa presente al “Comitato gennaio ‘85”, che riunisce oltre l’80% di 15 mila risparmiatori coinvolti nel crack – si dovrebbe giungere a una maggiore tutela degli investimenti. Il giudice delegato al fallimento, Biagio Meli, e il curatore fallimentare, Angelo Casò, avevano infatti deciso di avocare alla fallita i titoli che i risparmiatori avevano dato in amministrazione all’IFL. Ora – si fa osservare – tutto ripartirà da zero e la domanda di rivendica da parte dei fiducianti, già avanzata, potrebbe andare in porto.
Il “buco” dell’Istituto Fiduciario Lombardo viene valutato in un centinaio di miliardi: la società aveva emesso a favore dei sottoscrittori certificati patrimoniali corrispondenti a ricevute di avvenuto acquisto di partecipazioni in finanziarie, che a loro volta controllavano società immobiliari. Cultrera, invece, aveva venduto alcuni immobili senza che i clienti ne sapessero nulla, senza rimborsarli e senza pagare le loro quote. Inoltre, aveva dato in pegno a privati o a banche azioni, quale contropartita per operazioni finanziarie varie.
Cultrera, a cui ha fatto capo anche la Centenari e Zinelli, un’azienda sospesa dalla quotazione di Borsa, è latitante da oltre un anno, inseguito da mandato di cattura.
Dopo alcuni giorni appresi, compiaciuto, che il ministro aveva designato presidente del Comitato di sorveglianza Gianguido Scalfi, ordinario di Diritto privato alla Bocconi, personaggio di straordinario prestigio e amico di vecchio data (fin dagli anni Sessanta, alla facoltà di Economia di Parma, e di cui abbiamo parlato proprio all’inizio del libro). Ma la liquidazione coatta non sembrò garanzia sufficiente a molti sottoscrittori truffati; si costituirono così numerosi gruppi di creditori (ognuno con la sua strategia) che alla fin fine contribuirono non poco a complicare una situazione a dir poco caotica.
I fiducianti, cioè i titolari dei “certificati patrimoniali”, fin dall’inizio, cioè dalla fase del fallimentare, pre-liquidazione coatta, si organizzarono in gruppi, che avevano come primo e fondamentale obiettivo ottenere la restituzione delle azioni delle società proprietarie degli immobili. La richiesta era stata respinta nella fase fallimentare, ma la pressione non si ridusse. Anzi, riprese forza con l’arrivo della liquidazione coatta e si propagò a tutte le società interessate. Il tema divenne poi fondamentale e alimentò una querelle che occupò gli anni successivi.
Le decisioni non erano peraltro semplici per un duplice ordine di ragioni (e per anni riempirono le pagine dei giornali).
- La questione era, a prima vista, opinabile. Anzi, un parere reso dall’avvocato Sinibaldo Tino (il nipote del mitico avvocato Adolfo Tino, uno dei fondatori del Partito d’Azione e già presidente di Mediobanca – si veda in questo libro, p. 99) agli organi della procedura fallimentare aveva risposto negativamente (in quanto «reputa che quei beni non siano stati individuati sufficientemente nel negozio costituito del rapporto» eccetera, eccetera). Quindi un “niet” categorico.
- Vi erano fiducianti i cui “certificati patrimoniali” sottendevano beni immobili liberi; e altri (chiamati i “passivisti”) i cui certificati non sottendevano beni immobili, o sottendevano beni immobili con gravami pesantemente pregiudizievoli.
Insomma: un “bailamme” nel quale era veramente e obiettivamente difficile orientarsi.
L’intero mondo della giustizia amministrativa entrò in fibrillazione e le discussioni, gli studi, le proposte, si moltiplicarono per anni. Lei stesso chiese di discutere dell’argomento con colleghi e studiosi che stimava?
Un giorno pregai l’amico Gianguido Scalfi di darmi francamente un’opinione personale che servisse a orientarmi. Era il 2 febbraio 1987; ricordo bene che rimanemmo insieme nel mio ufficio rettorale alla Bocconi per 2-3 ore; e convenimmo che l’incontro rimanesse riservato. Era, insomma, uno scambio amichevole di impressioni. Scalfi teneva con sé alcuni foglietti con preziosi concetti. Queste note le ho sempre conservate a ricordo di quell’amico che, pochi anni dopo, ci lasciò.
Eccole una copia di alcuni di quegli “appunti”:
Se in un rapporto fiduciario un fiduciante conferisse un mandato alla società fiduciaria di intestarsi ed amministrare n. 10.000.000 azioni ordinarie Montedison e la società fiduciaria non abbia a sé intestate altre azioni Montedison, è certo che la descrizione del bene fungibile tramite il tipo di azione e il numero di azioni sarebbero più che sufficienti per fondare la pretesa del fiduciante alla restituzione. Questa lapalissiana osservazione dimostra come sia erroneo pretendere in astratto (rifacendosi all’idea di specificazione nell’ambito di un “genere”, che nulla ha a che fare con il problema in esame) anche l’indicazione della serie e del numero di serie delle n. 10.000.000 azioni Montedison. Questo caso dimostra come cose fungibili possano essere individuate anche se descritte solo nei caratteri della fungibilità (“100 azioni ordinarie Montedison”).
Ma se la fiduciaria stipulasse 5, 10, 50 mandati per 10.000 azioni ciascuno con 5, 10, 50 fiduciari, si dovrà dire che le 50.000, le 100.000, le 500.000 azioni ad essa intestate non possono essere restituite ai fiducianti perché non si è chiarito (tramite i numeri di serie delle azioni) quali azioni tra le 50.000 spettino a ciascuno dei 5, quale tra le 100.000 a ciascuno dei 10, quale tra le 500.000 a ciascuno dei 50?
Basta proporre il problema in questi termini per avvedersi, col solo buon senso comune, che la risposta non può essere negativa. Ciascuno dei fiducianti avrà diritto alle sue 10.000 azioni. E la ragione giuridica riposa in ciò: che la fiduciaria detiene per ciascuno dei fiducianti n. 10.000 azioni di quel tipo e che è del tutto indifferente nella disciplina del rapporto, trattandosi di bene fungibile, quale sia il numero di serie delle azioni.
Il parere reso dall’avv. Tino agli organi del fallimento, evidenziato nella sua essenza, afferma che se una società fiduciaria pone in essere una pluralità di rapporti fiduciari relativi ad azioni della stessa specie i fiducianti perdono, per fatto della fiduciaria e a favore della stessa, la proprietà (e il possesso) delle azioni per ciascuno di essi detenute, qualora la fiduciaria non provveda a comunicare: i numeri di serie dei certificati azionari. L’assurdità di questa conclusione riconferma gli errori di impostazione del problema.
Dunque
a) l’azione esperita dei fiduciari è un’azione di restituzione di beni detenuti dalla fiduciaria;
b) l’azione è fondata se l’attore prova la proprietà o anche solo il possesso;
c) la fiduciaria non può opporre di essere possessore o proprietaria: essa fu sempre e solo detentrice.
In sintesi: secondo il diritto, le pretese di restituzione degli istanti sono del tutto legittime e fondate e la diversa opinione prospettata, non nella sentenza di fallimento, la quale riconobbe il diritto alla restituzione, ma in sede di procedura fallimentare, è dipesa da un’erronea impostazione del problema; soprattutto dal non aver considerato, sulla base della realtà dei rapporti, che l’IFL fu solo una detentrice di beni fungibili (es. azioni Santa Teresa Gallura, Hotel Rimini ecc.) per ciascuno dei suoi clienti. Perciò nel rapporto singolo era irrilevante indicare anche serie e numero di azioni o quote e bastava indicare tipo di azione o di quote e quantità (“tot azioni della società X”).
La seconda questione era molto più complessa. Essa richiese uno, due anni di studi, tentativi, proposte, durante i quali i tre commissari dovettero mettere a dura prova la loro fantasia (che per fortuna non mancava) e ricorrere anche all’opera di esperti esterni. Qui fu il mio istinto che mi portò a pensare a Gualtiero Brugger (foto a p. 373), al quale di comune accordo fu affidato uno specifico incarico che egli affrontò, con un pro-memoria di larga massima, già verso la fine del 1987. Il documento Brugger divenne il centro dei nostri pensieri e delle nostre ipotesi solutorie per tutto l’anno seguente. La bozza iniziale di quel pro-memoria (anonimo e senza data) l’ho ritrovato in vecchie carte. Nel Riquadro 5 sono riportati i punti salienti.
Per tutto l’anno 1988, con la collaborazione di Brugger, venne messo a punto il progetto. Il quale giunse a conclusione, come annunciò un comunicato stampa dei liquidatori, il 23 novem bre 1989. Il giorno successivo la stampa scrisse unanime: «Crac Cultrera è giunto all’ultimo atto».
Riquadro 5 Pro-memoria: l’idea iniziale di “concordato preventivo” (autore: Gualtiero Brugger)
Il problema principale di fronte al quale si trova la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Istituto Fiduciario Lombardo SpA è certamente quello relativo alle domande di rivendica presentate dai c.d. fiducianti.
Al riguardo, sia che la Procedura decida di accogliere dette domande, sia che la Procedura decida di respingere le stesse, è probabile che entrambe le soluzioni diano luogo a un lungo contenzioso che paralizzerebbe in ogni caso il realizzo delle Attività, provocandone inevitabilmente una svalutazione in danno di tutti.
Se, infatti, la procedura decidesse, in armonia con l’atteggiamento adottato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano nel corso della preesistente procedura di fallimento, di non restituire i beni rivendicati e di considerare i c.d. fiducianti dei semplici creditori chirografari nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, un elevato numero di fiducianti proporrebbe opposizione allo Stato Passivo così formato, dando vita a un contenzioso il cui esito definitivo non potrebbe che essere sancito da una sentenza della Corte di Cassazione.
Va precisato che non tutti i c.d. fiducianti che hanno presentato domanda di rivendica avrebbero interesse a proporre detta opposizione. Si possono ipotizzare tre categorie di rivendicanti:
a) rivendicanti di titoli “buoni” (in tutto o in prevalenza);
b) rivendicanti di titoli “buoni” e “cattivi” in proporzioni eguali;
c) rivendicanti di titoli “cattivi” (in tutto o in prevalenza).
L’alternanza dell’accoglimento delle domande di rivendita non potrebbe non produrre un analogo contenzioso “a rovescio”.
Stante tutto quanto evidenziato, sembra ovvio che debba essere ricercata una terza soluzione diversa dalle due sopra ipotizzate. Tale soluzione potrebbe essere quella di un Concordato ai sensi dell’art. 214 L.F.
I termini di detto Concordato potrebbero essere i seguenti:
a) identificazione di una società a matrice pubblica o comunque al di sopra di ogni sospetto che assuma la veste di assuntore del Concordato stesso;
b) detta società rileva tutte le Attività della procedura subentrandone ai sensi di legge nelle revocatorie, nell’azione sociale di responsabilità e nelle costituzioni di parte civile nei procedimenti penali;
c) detta società offre l’integrale pagamento ai creditori privilegiati (ordinari), il pagamento in misura del 25% ai creditori chirografari ordinari ed ai fiduciari senza titoli da rivendicare o rivendicanti titoli cattivi (sulla scorta di quanto versato dagli stessi);
d) detta società offre azioni proprie di fiducianti rivendicanti titoli buoni. Tale soluzione avrebbe i seguenti vantaggi:
consentirebbe la rapida predisposizione dello Stato Passivo secondo i criteri già indicati dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano;
eviterebbe di dover decidere in merito alla restituzione delle domande di rivendica;
sarebbe obbligatoria per tutti in presenza di una favorevole votazione a maggioranza;
consentirebbe il realizzo dell’attivo in maniera unitaria e nei tempi e modi più convenienti.
Con un articolo a quattro colonne, il Corriere della Sera il 24 gennaio 1991 annunciava:
Risparmio incagliato – Entro febbraio si chiuderà la procedura giudiziaria avviata nel 1986
CRAC CULTRERA, ULTIMO ATTO
Presto le 7 mila “vittime” dell’IFL riavranno titoli e soldi
Il Cottolengo pagherà 17 miliardi – Ai creditori sarà restituito il 20 per cento – Incerta l’entità del rimborso ai risparmiatori: bisogna accertare il valore del patrimonio
I titoli degli altri quotidiani erano dello stesso tenore: «Per l’IFL di Cultrera liquidazione alle ultime battute» (Il Sole 24 Ore); «Al termine la vicenda IFL» (Il Giornale); «Liquidazione IFL (Cultrera). Assicurato ai creditori il rimborso del 20%» (Milano Finanza)... Ecco la parte essenziale dell’ampia cronaca del Corriere della Sera del 24 gennaio 1991:
Hanno atteso per anni la restituzione dei loro quattrini. Ma adesso per le vittime della IFL (Istituto Fiduciario Lombardo) di Vincenzo Cultrera l’odissea sembra arrivata alla fine. E soldi e titoli potrebbero tornare (anche se solo in parte) ai legittimi proprietari.
Al Tribunale di Milano, infatti, è stato ratificato lunedì l’accordo con il Cottolengo che prevede da parte dell’istituto il versamento di 17 miliardi in favore dei fiducianti (attraverso la procedura). È caduto, dunque, l’ultimo ostacolo per la chiusura del crac IFL. Il pagamento è avvenuto con il versamento di un assegno di 9 miliardi e una fideiussione bancaria per altri 8. La transazione, che riguardava la controversia sull’acquisto della società Italimmobili ‘80, prevede a questo punto la rinuncia al sequestro giudiziario nei confronti dell’istituto da parte degli organi della procedura.
«Si potrà così arrivare alla fase finale, cioè il deposito dello stato passivo e delle rivendiche», ha dichiarato Maria Martellini, uno dei commissari. E avviare il rimborso alle 7000 vittime dell’“atipico” di Vincenzo Cultrera.
Sui tempi nessuno vuole sbilanciarsi, ma sembra proprio che tutta la trafila giuridica possa concludersi entro la prima settimana di febbraio. Quando i tre commissari liquidatori, Luigi Guatri, Maria Martellini e Angelo Casò, concluderanno il lavoro iniziato nel 1986. Ma quanto incasseranno i risparmiatori? Per ora è difficile dirlo. Ai creditori chirografari e ad alcuni azionisti (come quelli della Centenari e Zinelli) spetterà un rimborso pari al 20% della cifra investita. Mentre gli altri sottoscrittori verranno riconosciuti proprietari dei loro titoli (azioni o quote delle società immobiliari). Tutto, dunque, dipenderà dal valore attuale delle società.
Dunque, dopo due anni e mezzo (26/7/1986-23/1/1989) tutto era prossimo alla conclusione? Così sembrava; ma così non fu. I fiducianti (organizzati in gruppi con varietà di idee) vollero gestire in proprio il realizzo dei beni. I passivisti e i creditori avevano idee confuse.
Alla fine fu imboccata la strada, molto più lunga e incerta nei risultati, della semplice restituzione ai fiducianti, senza la conclusione finale del concordato preventivo. E la vicenda continuò a trascinarsi per anni.
Per varie ragioni due dei tre commissari lasciarono i loro incarichi (prima Casò, poi io stesso); solo Maria Martellini, con tenacia senza limiti, ne attese la conclusione. E solo i fiducianti organizzati seppero, alla fine, che cosa avrebbero potuto ottenere al termine dalla loro infinita (e secondo alcuni confusa) battaglia[117].
Durante il lungo e particolareggiato racconto delle malefatte dell’architetto Cultrera, non ha mai usato aggettivi. Ha lasciato che i fatti, e solo i fatti, esprimessero un giudizio su un comportamento che al minimo si può definire truffaldino ai danni di migliaia di onesti risparmiatori. Che pena prevede la legge per un reato di questo tipo?
A parte le pene, che sono state irrogate da condanne inflitte dalla giustizia con regolari processi, non credo che le “malefatte” fossero preordinate (neppure dall’architetto Cultrera). Nel caso IFL è il “meccanismo” in sé che non poteva reggere, se non in presenza di alti tassi d’inflazione. Infatti, non appena l’inflazione si attenuò e le richieste di vendita dei “certificati immobiliari” cominciarono a essere superate, via via in modo crescente, dalle offerte, si verificò la crisi IFL originata – in concreto – da uno squilibrio finanziario (leggi: mancanza di mezzi per il rimborso, ovvero per contrapporre all’offerta una domanda fittizia).
A questo punto (e qui cominciano le “malefatte”), l’architetto (o i suoi consulenti) non fu capace di immaginare “vie di uscita” legittime. Come, al contrario, farà più tardi un altro personaggio molto più abile, Paolo Federici, con la sua Eurogest, che trasformò i titoli “atipici” in azioni d’una società quotata, la Scotti Finanziaria. Ma questa è un’altra storia, di cui si occuperà il terzo volume di Li ho visti così.
Dal Corriere della Sera del 7 luglio 2001 si apprende: «Le Authority che non controllano e non fanno il loro dovere d’ora in poi possono essere chiamate a risarcire i danni provocati dall’omessa vigilanza. Questo il senso di una rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso di 890 risparmiatori contro la Consob (l’Autorità per la Borsa) già assolta dai primi due gradi di giudizio, ieri per la prima volta ha stabilito il “principio di responsabilità” dei garanti e di tutela nei confronti dei cittadini danneggiati. La vicenda risale al lontano 1983 quando la Consob diede il via libera al prospetto informativo per la sottoscrizione dei titoli atipici (in tutto 44 miliardi) per l’operazione Santa Teresa del finanziere Vincenzo Cultrera poi coinvolto nel fallimento da 200 miliardi dell’Istituto Fiduciario Lombardo (IFL). Il ricorso dei risparmiatori truffati, avviato nel 1985 da un primo manipolo di cinque cittadini cui si aggiunsero nel tempo altri 885, si basava sul fatto che la Consob non poteva non accorgersi della “totale non veridicità” del prospetto, che il deposito del capitale ammontava non a 44 miliardi ma a 20 milioni e che il “valore del bene era infinitamente inferiore” a quello dichiarato. La sentenza della Corte Suprema (numero 3132 stesa da Luigi Macioce sotto la presidenza di Corrado Carnevale), che impone alla Corte d’Appello di Milano di riesaminare l’intera vicenda, può ora aprire la strada ad altri rimborsi miliardari».