Vai al contenuto principale Vai in fondo alla pagina

Il mondo di Guatri

2026/13

Il bilancio pubblico di esercizio: evoluzione e tendenze

Partendo dalle origini del bilancio pubblico, ho percorso, in sintesi, i contributi fondamentali della nostra disciplina e della scuola zappiana all’evoluzione dei bilanci di esercizio nella normativa civilistica. Mi sono poi domandato quali sono le tendenze in atto e come potranno evolvere i contenuti dei bilanci pubblici nei prossimi anni sulla spinta delle esigenze degli analisti finanziari e dei lettori, sempre più desiderosi di orientare le proprie scelte strategiche sull’informativa di bilancio.

Per certo, si attende una doverosa e urgente rimozione della clausola di salvaguardia che configura una patente di impunità per quegli amministratori, sindaci e dirigenti contabili che assumono comportamenti di grave pregiudizio per la trasparenza e la corretta rappresentazione dei valori di bilancio.

Si auspica poi una maggior diffusione e applicazione dei corretti principi contabili, nazionali e internazionali, integrati da quelle informazioni anche non finanziarie e/o di origine extra-contabile che meglio possono rappresentare l’andamento della gestione dell’esercizio in chiusura in rapporto ai precedenti e a quelli che si prospettano in seguito. Si intende, senza appesantire oltre misura i già voluminosi fascicoli dei bilanci pubblici, con un’informativa, a volte, scarsamente significativa.

Le remote origini del bilancio pubblico di esercizio

La prima disciplina del bilancio pubblico di esercizio fu introdotta con il codice di commercio del 1882. La normativa non conteneva, però, alcuna indicazione sui criteri di valutazione; si limitava a disporre che «il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte»; di conseguenza, la prescrizione del codice di commercio era attuata dalle imprese con formule statutarie che richiamavano una generica applicazione « delle buone norme di un’ordinata contabilità».

Anche Besta1, ancora negli anni Venti del secolo scorso, osservava che «le norme per la valutazione possono trovare posto più opportuno negli statuti e regolamenti delle società, per quanto sia, anche in tal sede, pressoché impossibile tutto regolare e predisporre».

E ricordava che i bilanci già si realizzavano nei secoli precedenti, fin dal XIV secolo, ma al solo scopo di quantificare il valore patrimoniale attribuibile all’azienda e/o ai soci, senza fornire alcuna dimostrazione dell’andamento della gestione. Infatti, i mercanti e i banchieri medioevali, a intervalli lunghissimi (anche di vent’anni), procedevano alla determinazione del capitale delle compagnie, al fine di attribuire un valore «che si partiva fra i compagni o soci secondo il grado di loro partecipazione, chiudendo la vecchia ragione e ponendo la somma a credito loro in una nuova ragione o in un nuovo conto».

Si trattava dunque di bilanci pubblici pluriennali, elaborati per definire le «ragioni» delle compagnie o dei mercanti o dei banchieri e per quantificare i rapporti tra soci e con i creditori. A tali bilanci si attribuiva soprattutto una funzione ragioneristica di epilogo delle scritture contabili e i valori dei beni inventariati in essi rappresentati si fondavano su ipotetici valori di scambio intesi come presunti valori di realizzazione, desunti dalle tecniche dell’estimo piuttosto che dalla logica economica.

I contributi della dottrina economica

Solo agli inizi del XX secolo la dottrina economica ha introdotto le problematiche di valutazione dei beni dell’impresa per la determinazione degli utili realmente conseguiti e delle perdite sofferte.

Pantaleoni2, agli inizi del Novecento, aveva teorizzato intorno al concetto della finalizzazione del bilancio, e aveva osservato che «il bilancio è un sistema di simboli il cui significato è dato dal fine per il quale il bilancio stesso è stato redatto». Se dunque il fine è la determinazione del reddito prodotto dalla gestione, occorreva mettere una pietra tombale sulla funzione esclusivamente ragioneristica, che ancora si attribuiva al bilancio, e avviare gli studi economico-aziendali per la costruzione del bilancio di esercizio.

Con Zappa3, sempre agli inizi del Novecento, è nata l’economia aziendale, intesa come scienza delle rilevazioni, delle valutazioni e della gestione dell’impresa. Con il Reddito d’impresa, Zappa ha poi dato corpo al principio della unitarietà della gestione per una corretta determinazione del risultato di esercizio e per una più trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Il nostro legislatore, nel 1942 ha sancito l’obbligo di far emergere dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite con «chiarezza e precisione», la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte (art. 2423).

L’espressione «evidenza e verità», già presente nella precedente disciplina del codice di commercio del 1882 è riproposta anche nel secondo comma dell’art. 2217 a proposito della redazione dell’inventario: «l’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte», è stata così sostituita con l’espressione meno impegnativa di «chiarezza e precisione».

Nella seconda metà del secolo scorso, disquisendo sulla teoria delle valutazioni di bilancio diversificate in funzione delle finalità dei redattori, si è pervenuti alla teoria della differenziabilità dei bilanci in funzione degli interessi dei diversi soggetti economici. Interessi tra loro difficilmente conciliabili e perciò soggetti a compromessi che hanno inficiato la corretta rappresentazione delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie delle imprese4.

La scuola zappiana, da Masini a Coda, ha sviluppato le tematiche aperte dal Maestro. Masini5 ha consolidato la teoria di matrice zappiana; ha sviluppato il calcolo economico e ha profondamente innovato il sistema dei valori e la metodologia di rilevazione degli accadimenti d’impresa. Coda6 ha approfondito le tematiche di valutazioni e rivalutazioni di bilancio; ha avviato l’analisi dei flussi finanziari ed economici della gestione e ha innovato in tema di comunicazione al mercato, di assetti istituzionali, organizzativi e strategici dell’impresa.

Con Onida7 si è passati dalla teoria dei bilanci differenziati con forma e risultati diversi ma «tutti veri in relazione al fine a essi attribuiti», al bilancio di esercizio fondato sull’unità economica della gestione d’impresa, nel tempo e nello spazio ma spesso condizionata dalla pluralità di obiettivi che lo stesso bilancio può simultaneamente perseguire. Lo stesso Onida ha poi posto ampi limiti alle cosiddette politiche di bilancio attuate soprattutto per nascondere materia imponibile o per eludere gli obblighi tributari.

Ferrero8 ha in seguito confermato il principio dell’unicità del bilancio che «deve trovare fondamento in un unitario contesto di criteri cui si ispirano le valutazioni di fine esercizio». Così inteso, il bilancio unico non esclude una pluralità di prospetti di bilancio, purché si tratti, a parità di criteri di valutazione, di prospetti rielaborativi che si estrinsecano in mere riclassificazioni dei valori attivi e passivi, da un lato, e dei componenti positivi e negativi, dall’altro.

Già a partire dagli anni Settanta, il bilancio pubblico di esercizio si era proposto come strumento di informazione per i diversi soggetti economici ed era stato chiamato a svolgere una funzione di comunicazione al mercato sull’andamento della gestione dell’impresa.

Successivamente, nel mondo occidentale, si è radicata l’esigenza di rendere trasparente e uniforme l’informativa di bilancio limitando le possibilità di elaborare diversi criteri di valutazione delle quantità stimate e congetturate a fine esercizio, diversi criteri di classificazione dei valori e diversi schemi di rappresentazione.

I legislatori dei diversi Paesi della Comunità Europea sono stati indotti a recepire nella normativa civilistica, le direttive in materia di postulati di bilancio, di criteri di valutazione e di modalità di rappresentazione nei prospetti di sintesi degli accadimenti di impresa, conciliando in un’unica formulazione gli interessi contrapposti dei diversi soggetti economici: l’interesse degli azionisti di minoranza per l’utile distribuibile; quello degli azionisti di maggioranza e dei creditori sociali per il consolidamento patrimoniale dell’impresa e quello dell’Erario per il prelievo tributario.

Si è così imposto agli Stati membri il principio che il bilancio pubblico di esercizio deve essere unico; deve essere predisposto per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti, senza i vincoli imposti dalla normativa tributaria. Perciò tra il risultato emergente dal bilancio pubblico e i redditi imponibili per IRES e IRAP il legislatore fiscale ha interposto alcuni prospetti di raccordo delle diverse variazioni e, di conseguenza, sono andate attenuandosi quelle politiche di bilancio contrastanti con i principi di neutralità e chiarezza, spesso attuate per nascondere materia imponibile e giustificate dai criteri valutativi del Testo Unico delle imposte sui redditi.

L’evoluzione della normativa civilistica

Come già ricordato, l’evoluzione successiva è stata soprattutto determinata dal recepimento delle direttive comunitarie9 per il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti:

  • la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
  • i criteri di valutazione;
  • la pubblicità dei bilanci, per quanto attiene alle imprese costituite sotto forma di società di capitali.

In particolare, la quarta direttiva ha imposto agli Stati membri della Comunità Europea l’obbligo di introdurre «condizioni giuridiche equivalenti», in grado di fornire ai mercati, soprattutto finanziari, un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico delle società di capitali. E il nostro legislatore con il D.Lgs. 127/1991:

  • ha introdotto schemi vincolanti per la rappresentazione dello Stato patrimoniale e del conto economico, corredati da un contenuto minimo di nota integrativa e di relazione sulla gestione;
  • ha coordinato i vari metodi di valutazione in modo da garantire ai lettori e/o risparmiatori l’equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali e la possibilità di effettuare valutazioni.

Con la successiva riforma del diritto societario, attuata con il D.Lgs. 6/2003, è stato introdotto il principio della prevalenza della sostanza economica degli accadimenti, rispetto alla loro forma giuridica ed è stato compiuto un ulteriore passo nella direzione di una più ampia informativa di bilancio.

Il legislatore ha anche riaffermato il principio che i dati di bilancio, per essere utili, devono essere attendibili e analitici e l’informazione, nel suo complesso, deve essere chiara e veritiera. Perciò, nella rappresentazione dei valori di bilancio ha imposto di osservare:

  • l’indicazione distinta dei singoli componenti del reddito e del capitale di funzionamento, classificati in voci omogenee, senza compensazioni;
  • la classificazione dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica separatamente dagli altri costi e ricavi dell’esercizio;
  • la netta separazione dei componenti ordinari di reddito da quelli straordinari.

Lo stesso legislatore ha poi imposto che i valori di bilancio siano contabilizzati, classificati e aggregati in gruppi omogenei, con criteri costanti nel tempo per permettere agli investitori e agli altri soggetti economici di poter utilizzare dati omogenei per effettuare analisi e valutazioni sugli andamenti della gestione. La loro rappresentazione non deve dunque subire cambiamenti da un esercizio all’altro, senza giustificato motivo, e i criteri di valutazione adottati non possono essere modificati senza darne evidenza nella nota integrativa e senza quantificare l’effetto del cambiamento sui risultati dell’esercizio e sul patrimonio netto dell’impresa.

In tema di postulati, il legislatore della riforma del diritto societario ha riaffermato il principio della neutralità e della prudenza; il primo che si estrinseca essenzialmente nell’incompatibilità delle finalità del bilancio pubblico di esercizio con i criteri fiscali di determinazione del reddito imponibile; il secondo che impone la buona regola di rinviare i profitti non realizzati e di contabilizzare le perdite, anche se non sono certe.

Ha poi riaffermato il criterio base di valutazione del costo per le imprese in funzionamento, nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa, in contrapposizione al criterio del fair value sancito dai principi contabili internazionali. Quest’ultimo criterio trae origine dal valore al quale un’attività può essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti; risente dell’influenza inglese e si fonda sulla convinzione che solo una clausola fair value possa disciplinare una realtà in perenne mutamento.

Quasi contestualmente alla riforma del diritto societario è stato istituito l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), per la codificazione dei principi contabili nazionali di generale accettazione10, e cioè di quei principi contabili che hanno un autorevole sostegno e avallo della dottrina ragionieristica.

In linea con la dottrina economico-aziendale di scuola zappiana, i principi contabili sono corretti se riflettono non solo comportamenti generalizzati, ma soprattutto se sono conformi ai criteri economici di misurazione della produzione economica dell’impresa.

Di conseguenza, nell’ordinamento giuridico è stata recepita la clausola generale della rappresentazione «veritiera e corretta», di cui all’art. 2423 del codice civile che impone agli esperti contabili di uniformarsi ai principi economici e al legislatore la eventuale modificazione della norma o del criterio che si ritiene superato.

L’involuzione della clausola di salvaguardia

Il legislatore, introducendo nell’ordinamento giuridico italiano la clausola generale della «rappresentazione veritiera e corretta», ha prescritto agli amministratori di tradurre nel bilancio pubblico di esercizio, oltre alle quantità economiche certe che originano dagli scambi, le stime e le congetture di fine esercizio. Queste ultime devono essere quantificate con corretti criteri desunti dalla realtà economica percepita dagli stessi redattori, nella prospettiva della continuità della gestione.

Anche la giurisprudenza11 ha legittimato la discrezionalità degli amministratori improntata alla correttezza della valutazione economica, alla diligenza, all’onestà, e alla cosiddetta buona fede nel senso giuridico del termine.

E poiché non esiste una verità assoluta riscontrabile obiettivamente, anche il legislatore si è posto il problema di determinare i confini della verità cosiddetta corretta; di quella che deve rispettare non solo la disciplina giuridica ma anche e soprattutto la sostanza economica degli accadimenti di impresa.

Purtroppo, il legislatore pur facendosi carico della natura dei valori contabili, ha interpretato e codificato il criterio della cosiddetta discrezionalità tecnica di elaborazione giurisprudenziale, collocando ogni stima e ogni congettura in una fascia di verità definita con espressioni di tipo quantitativo.

E così, con il D.Lgs. 61/2002, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una clausola di salvaguardia a favore di quegli amministratori, sindaci e dirigenti preposti alla redazione e al controllo dei documenti contabili societari che espongono fatti materiali non rispondenti al vero o che omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Per effetto di tale normativa, la punibilità è stata esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; e per definire il grado di sensibilità dell’alterazione contabile il decreto legislativo ha adottato le seguenti percentuali di salvaguardia: una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% oppure una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. Inoltre, l’alterazione contabile (leggasi: l’esposizione di accadimenti d’impresa non rispondenti al vero) non è punibile «se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta» (art. 2621 cc).

La soluzione accolta dal legislatore configura dunque una clausola di salvaguardia e una patente di impunità per quegli amministratori, sindaci e dirigenti contabili che assumono comportamenti valutativi che vanno ben oltre la ragionevolezza. Infatti, queste percentuali di salvaguardia, dal punto di vista della logica economica, sono innanzitutto prive di significato in quanto qualunque valutazione, in ipotesi di neutralità fiscale, fa variare il reddito e il patrimonio netto di pari importo e più valutazioni errate possono compensarsi senza determinare alcuna variazione del reddito e del patrimonio netto, ma non per questo il bilancio ritorna a essere veritiero! E se più valutazioni errate sono scientemente adottate per più esercizi (la normativa è in vigore da oltre 13 anni!), i valori in esso rappresentati non hanno più alcun significato.

Inoltre, le diverse percentuali applicate al reddito di esercizio (+/– 5%) e al patrimonio netto (+/– 1%) se non sono accompagnate da un limite in valore assoluto e se non distinguono fra piccole, medie e grandi imprese, stravolgono la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria delle imprese e di conseguenza la determinazione del risultato dell’esercizio.

Il falso in bilancio deve tornare a essere un reato penalmente sanzionabile non solo per gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle società quotate, ma anche per i redattori e i controllori dei bilanci di esercizio delle società di capitali non quotate e per tutti quegli imprenditori per i quali i valori di bilancio costituiscono una reale garanzia di reddito, solidità, solvibilità e continuità della gestione dell’impresa.

L’auspicata evoluzione della normativa

Le false comunicazioni sociali possono anche non provocare danni ai soggetti economici che con l’impresa interagiscono (azionisti, dipendenti, creditori) ma configurano un «reato di pericolo» per il mercato e per l’intera economia nazionale, che deve sempre essere perseguibile d’ufficio, senza eccezioni e/o deroghe.

Dopo due anni di contrasti, a marzo 2015 è stato varato dal governo il disegno di legge (Ddl 19) «anticorruzione» che dovrebbe prevedere la cancellazione delle soglie di non punibilità.

Negli stessi giorni è stato però introdotto nel codice penale, con D.Lgs., l’art. 131-bis che prevede la non punibilità «per tenuità del fatto» per tutti i reati sanzionabili fino a 5 anni di reclusione.

Se la nuova causa di non punibilità «per tenuità del fatto» dovesse valere anche per il reato di falso in bilancio per le società non quotate sanzionabili fino a 5 anni, occorrerebbe subito emendare il novello Ddl per configurare le «false comunicazioni sociali» come reato di pericolo sempre punibile quand’anche il giudice ravvisasse fatti di «lieve entità» non concretamente idonei a indurre in inganno i lettori del bilancio. Ai fatti di «lieve entità» dovrebbe collegarsi una pena ridotta e non l’archiviazione!

Oppure, più semplicemente, il legislatore potrebbe limitarsi a eliminare le soglie e ad affidarsi al concetto di rilevanza suggerito dai principi contabili, per i quali «qualsiasi informazione errata o omessa» costituisce reato perseguibile d’ufficio, e non solo su querela di parte, indipendentemente dalla sua entità e dal fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno (dolo specifico).

La legge tedesca punisce con 3 anni di reclusione gli amministratori e i membri del consiglio di sorveglianza che presentano bilanci non veritieri o idonei a trarre in inganno in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Anche la legislazione tedesca contiene un espresso riferimento al principio di rilevanza, per altro non quantificato, ma non richiede l’ulteriore requisito del dolo specifico, cioè del fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno ingiusto.

In Gran Bretagna, i soggetti attivi del reato di false comunicazioni possono essere amministratori, direttori o funzionari; tra i soggetti a cui l’intento ingannatorio potrebbe essere diretto, la norma menziona soltanto i soci e i creditori. Non è richiesto un danno economico (potenziale o effettivo); la norma lascia però intendere che è necessario provare non solo l’intento di ingannare, ma anche quello di trarre un ingiusto profitto o di arrecare un ingiusto danno. Il principio di «rilevanza» è espressamente richiamato, senza quantificazione.

In Francia, le ipotesi di falso in bilancio riguardano le falsificazioni di valori, le false valutazioni e le scorrette classificazioni contabili. La rilevanza della falsità, e quindi la gravità, è spesso assunta come prova di consapevolezza. La giurisprudenza francese sostiene che per configurare il reato basta il dolo generale (intenzionalità del falso) e non occorre dimostrare il dolo specifico, inteso come volontà di trarre profitto, o di arrecare danno, essendo sufficiente l’intenzione di nascondere la situazione ai soci e ai terzi.

In nessuna delle discipline esaminate risulta definita quantitativamente la soglia di materialità; quasi ovunque, per stabilire nei casi concreti la significatività dell’alterazione, si rinvia ai principi dell’economia aziendale. In Italia, il 1° aprile 2015, il Senato della Repubblica ha approvato il testo emendato del Ddl sull’anticorruzione contenente provvedimenti sul falso in bilancio. Con l’emendamento sono state eliminate le soglie di non punibilità e si è stabilito che anche per le società non quotate i bilanci «truccati» comportano reati penalmente perseguibili d’ufficio. Di conseguenza, le false comunicazioni sociali, nel testo approvato, sono configurate come reati di pericolo sempre punibili per tutte le società e per tutti gli imprenditori, ad eccezione di quelli che rientrano nei parametri e nelle dimensioni stabilite dalla legge fallimentare per non fallire. Ci si augura ora che anche nel passaggio alla Camera dei Deputati il legislatore confermi che le false comunicazioni sociali provocano sempre un danno ai mercati, alla libera concorrenza, ai soci, ai dipendenti e ai creditori e che qualsiasi informazione errata o omessa con dolo, costituisca reato perseguibile d’ufficio, indipendentemente dalla sua entità. Al giudice dovrebbe essere riservata la responsabilità di sanzionare i fatti di lieve entità con una pena ridotta, ma mai con l’archiviazione12.

Le tendenze in atto

Con il recepimento delle direttive comunitarie, con la riforma del diritto societario e con l’adozione dei principi contabili nazionali e internazionali (questi ultimi vincolanti per le imprese quotate e per quelle che hanno optato per gli IAS) si è innovato profondamente la rappresentazione del sistema dei valori e si è aperta una diversa prospettiva culturale dei redattori, dei revisori e dei lettori dei bilanci pubblici di esercizio.

La tendenza in atto è quella di considerare i bilanci pubblici non più soltanto come fonte di informazioni sull’andamento della gestione passata ma come strumenti in grado di orientare le scelte strategiche degli amministratori per lo svolgimento della gestione futura e quella dei lettori per valutare le convenienze a interagire in futuro con l’impresa13. Ancora agli inizi degli anni Duemila, i bilanci pubblici delle imprese apparivano condizionati dalla normativa fiscale e dalla preoccupazione di non fornire «troppe» informazioni ai cosiddetti assemblearisti, magari possessori di poche azioni ma sempre minacciosi di impugnare le delibere di approvazione o orientati anche soltanto a semplici azioni di disturbo; purtroppo, con l’intento di ovviare a questi inconvenienti, si è anche giustificata la depenalizzazione del falso in bilancio!

Ora non è più sufficiente la rappresentazione «veritiera e corretta» della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa; i mercati finanziari e la globalizzazione dell’economia impongono ai redattori dei bilanci una più dettagliata rappresentazione qualitativa del capitale di funzionamento dell’impresa proveniente dalla gestione passata, ma strumentale per lo svolgimento della gestione futura.

I prospetti complementari di bilancio, tra i quali i rendiconti finanziari, gli stati patrimoniali e i conti economici riclassificati, seppur rappresentano la dinamica del sistema dei valori dell’esercizio passato, possono offrire importanti spunti per un apprezzamento della gestione futura, permettendo ai lettori di apprezzare, in termini quantitativi e di qualità dei flussi, i risultati parziali delle diverse aree gestionali.

Negli USA, fin dal secolo scorso, è stato dato notevole peso alla diffusione delle informazioni non finanziarie, per soddisfare l’esigenza degli analisti di ottenere sempre maggiore attendibilità delle previsioni desumibili dai bilanci pubblici di esercizio.

Anche in Europa si è avvertita la necessità di un ulteriore sensibile ampliamento delle rilevazioni «fuori conto» per impegni, rischi, garanzie e quant’altro possa incidere sull’andamento della gestione futura. E la direttiva comunitaria 51/2003, che ha modificato la IV e VII direttiva per renderle coerenti con i principi contabili internazionali, ha consentito agli Stati membri di prescrivere l’inclusione nella Relazione sulla gestione di ulteriori informazioni anche non finanziarie. Si intende limitandole a quelle necessarie per meglio comprendere l’andamento della gestione dell’esercizio in chiusura in rapporto agli esercizi precedenti e a quelli che si prospettano in futuro, e non già ampliando i voluminosi fascicoli dei bilanci pubblici di esercizio di molte imprese, anche non quotate.

Considerazioni finali

Il bilancio pubblico di esercizio ha 130 anni di vita. È nato con il codice di commercio del 1882; è cresciuto lentamente fino agli inizi del secolo scorso; ha avuto un notevole impulso al seguito della scuola zappiana e nel solco dell’economia aziendale; ha assunto i principi contabili della logica del bilancio interno e si è strutturato nella sua attuale configurazione con la riforma del diritto societario in attuazione delle direttive comunitarie.

Che cosa ci si attende ora? Innanzitutto, che si abolisca la legittimazione del falso in bilancio! Come potranno evolvere i bilanci pubblici di esercizio nei prossimi anni? Per certo cresceranno ulteriormente i già copiosi fascicoli dei bilanci di esercizio, ci si augura nel rispetto del principio della chiarezza e della significatività dell’informazione nel suo complesso.

Il crescente dinamismo dell’ambiente; la diffusione dell’information technology nell’impresa e la globalizzazione dei mercati costringono i lettori e gli utilizzatori dei bilanci pubblici a pretendere sempre maggiori informazioni sulle prospettive future dell’impresa, anche di origine extracontabile.

Gino Zappa fin dagli inizi del Novecento aveva auspicato «che la trama delle rilevazioni aziendali sia allargata, che i limiti delle consuete forme contabili fossero oltrepassati e che le nostre dottrine spazino in più vasti territori».

Le informazioni extra-contabili desumibili dai piani, dai programmi e dai processi interni all’azienda e dell’ambiente in cui l’impresa opera, meglio possono informare sulle potenzialità dell’impresa di creare valore in futuro.

Per i prossimi anni ci si attende anche un ulteriore miglioramento dei contenuti economico-aziendali dei principi contabili nazionali e internazionali; una maggiore loro diffusione e una più ampia applicazione, estesa alle società non quotate, seppure con gli adattamenti doverosi nei confronti delle piccole e medie imprese.

La diffusione degli strumenti finanziari complessi, quali i prodotti derivati, ha reso ancora più impellente l’esigenza di maggiore trasparenza e analiticità dei conti d’ordine per poter valutare le combinazioni di redditività, di rischio e di qualità del capitale di funzionamento dell’impresa.

Questi strumenti, nati per permettere alle imprese di coprire e/o limitare i rischi impliciti nella volatilità dei mercati e per impedire che i risultati delle gestioni industriali possano essere vanificati dalle improvvise oscillazioni dei cambi, dei tassi o dei prezzi delle materie prime, si sono trasformati in fattori di gravi instabilità economica e finanziaria. Perciò, anche i prodotti derivati dovranno essere correttamente evidenziati nei bilanci pubblici, tenendo conto dei rischi e degli impegni che possono determinare a carico delle future gestioni.

Altrimenti, come per il passato (vedasi il caso Lheman Brothers), le gravi crisi innescate dalla speculazione non potranno essere in alcun modo anticipate nella rappresentazione delle situazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche delle imprese e dei grandi gruppi internazionali. In Italia, all’esigenza di maggior trasparenza e analiticità, si aggiunge l’urgente necessità di abrogare la depenalizzazione delle false comunicazioni sociali (DL 61/2002) che per certo non aiuta il percorso della trasparenza. Perciò ci si augura che nei prossimi mesi, e non anni, il legislatore cancelli la legge sul falso in bilancio, non compatibile con i principi dell’economia aziendale e non più concepibile in un Paese aperto ai mercati mondiali dei capitali. Ma non basta; per una maggiore trasparenza e per una più corretta rappresentazione degli accadimenti d’impresa nei bilanci pubblici di esercizio, per certo occorrono sì buone leggi ma da sole non sarebbero sufficienti ove fosse disattesa la teoria della quantificazione e qualificazione dei valori che impone agli amministratori il dovere di adeguare la propria discrezionalità alle condizioni particolari dell’impresa e a quelle più generali dell’ambiente in cui l’impresa opera.

Note

1 Besta F., La ragioneria, vol. III, Vallardi, Milano, 1920, p. 609.

2 Pantaleoni M., «Alcune osservazioni sulle attribuzioni di valori in assenza di formazione di prezzi di mercato», in Giornale degli economisti, 1904, pp. 205 ss.

3 Zappa G., Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle società economiche, Editrice Libraria, Milano, 1910; Tendenze nuove negli studi di Ragioneria, Giuffrè, Milano, 1920.

4 Cfr. Amaduzzi A., Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio delle imprese, LUCE, Bari, 1947.

5 Masini C. (1970), Lavoro e risparmio, Utet, Torino, 1970; Il sistema dei valori d’azienda. Un problema di calcolo economico nelle imprese. Razionalità e metodo, Milano, Giuffrè, 1977; Le determinazioni dei risultati economici di esercizio. La determinazione del reddito nelle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa, Cedam, Padova, 1982.

6 Coda V., Valutazioni di bilancio, Venezia, 1980; L’orientamento strategico dell’impresa, Torino, Utet, 1988; Comunicazione e immagine nella strategia dell’impresa, Giappichelli ,Torino, 1991.

7 Onida P., Il bilancio di esercizio nelle imprese, Giuffrè, Milano, 1974; «Natura e limiti della politica di bilancio», in Scritti in onore di Ugo Caprara, Vallardi, Milano, 1975.

8 Ferrero G., «La trasformazione del bilancio», in Bilancio di esercizio e amministrazione delle imprese. Studi in onore di Pietro Onida, Giuffrè, Milano, 1978.

9 Cfr. Le Direttive Comunitarie: Quarta, emanata nel luglio 1978, relativa ai conti annuali della gestione; Settima, emanata nel giugno 1983, relativa ai bilanci consolidati delle imprese costituite in gruppi.

10 Cfr. Documento n. 11 dei Principi contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, modificato dall’OIC in relazione alla riforma del diritto societario.

11 Cfr. la massima della Cassazione Penale del 14 maggio 1976, in Rivista penale, 1977, p. 342.

12 In data 2 aprile ho scritto nei termini sopra esposti al presidente del Consiglio Matteo Renzi, proponendogli di far emendare il testo approvato dal Consiglio dei Ministri. Così mi ha risposto: «La ringrazio per aver scritto; i suoi spunti sono interessanti, e finalmente l’iter legislativo sta dando forma alla revisione del falso in bilancio. È una norma necessaria per punire e perseguire un reato che comporta meccanismi con conseguenze negative sull’economia».

13 Cfr. Frattini G., Contabiità e Bilancio, vol. II, Il bilancio pubblico, Giuffrè, Milano, 2011.