Il mondo di Guatri
2026/13
Principi civilistici e principi IAS/IFRS: corpus di principi contabili alternativi
Principi civilistici e principi IAS/IFRS
Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili civilistici (o principi contabili nazionali o Italian gaap) non può essere confrontato con il bilancio d’esercizio redatto secondo i «principi contabili IAS/IFRS»: i due bilanci – in altri termini – sono separati dalla «Grande Muraglia Cinese». Le due fonti legislative (cioè codice civile e Regolamenti CE di recepimento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS) determinano sistemi alternativi (o corpus di principi contabili alternativi) nella redazione del bilancio d’esercizio, le cui diversità sostanziali riguardano i seguenti principali punti:
- principi generali (o clausole generali o chiarezza e precisione del bilancio);
- principi di redazione del bilancio;
- schemi di stato patrimoniale (o di prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria) e di conto economico complessivo;
- criteri di valutazione;
- nota integrativa.
Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi civilistici (o principi di civil law) si fonda sul modello europeo di origine continentale (es. Germania, Italia, Francia, Spagna). Tale modello è radicato nella legislazione civile del Paese (es. codice civile) e, in genere, si fonda sul «principio della prevalenza della forma sulla sostanza». Il modello di bilancio si fonda sui principi generali (o clausole generali) della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta: i principi analitici (o criteri di valutazione) devono essere coerenti con i principi generali, cioè la relazione è di tipo deduttivo.
Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS (o principi di common law), invece, è di origine anglosassone. In questi Paesi, il bilancio non è disciplinato dalla legislazione civile, ma i principi di redazione del bilancio d’esercizio sono elaborati da appositi organismi professionali (es. IASB – International Accounting Standards Board). Il modello di bilancio si fonda sui principi analitici (o criteri di valutazione delle singole poste in bilancio o di tipo atomistico): in caso di divergenze tra i principi analitici e i principi generali, il Framework for the Presentation of Financial Statements (par. 3) precisa che prevalgono i principi analitici sui principi generali, cioè la relazione è di tipo induttivo1. Tale bilancio si fonda sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
I sistemi alternativi determinano due modelli di bilancio che si fondano su due distinte fonti normative: i principi contabili civilistici e i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il sistema dei principi IAS/IFRS – secondo lo IAS 8, par. 11 – è un sistema chiuso, cioè un sistema che risolve, al suo interno, tutti i problemi relativi al bilancio d’esercizio, senza cioè il rinvio a norme nazionali (es. italiane, francesi, tedesche).
Questi due modelli di bilancio sono adottati dalle imprese:
- per imposizione legislativa;
- per scelta della singola impresa, quando la legislazione nazionale consente di adottare sia i principi contabili civilistici, sia i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Non è invece consentito integrare le due legislazioni per la redazione di un modello misto di bilancio, come – in sede culinaria – viene fatto per il cosiddetto «fritto misto».
La chiarezza e la precisione (o verità) del bilancio d’esercizio
La chiarezza e la precisione (o verità) del bilancio d’esercizio sono concetti (o clausole generali) relativi e non assoluti. Non esiste – in altri termini – un bilancio d’esercizio chiaro e preciso in astratto, ma uno che lo è rispetto a un «corpo di principi contabili» (o convenzioni contabili).Nel mondo, ogni Paese ha un proprio corpus di principi contabili: di conseguenza, ogni Paese ha un bilancio d’esercizio chiaro e preciso che diverge da quello del Paese accanto. In Europa, ogni stato membro aveva un proprio corpo di principi contabili (es. la voce «Avviamento» in Inghilterra non formava oggetto di ammortamento, in Italia tale voce doveva essere ammortizzata in 5 anni).
Per uniformare i suddetti principi contabili, il Parlamento europeo approvò la IV e la VII direttiva CEE rispettivamente relative al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato. Gli organismi comunitari non riuscirono a trovare un punto di convergenza tra gli Stati Europei: di conseguenza vennero introdotte le «opzioni», cioè la pluralità di principi contabili. I singoli Stati – nel recepire la IV e la VII direttiva CEE – adottarono l’opzione più coerente con la propria cultura contabile, con la conseguenza che la chiarezza e la precisione del bilancio non diventarono un valore europeo, ma solamente un valore di ogni singolo Stato della comunità. In tutti gli Stati europei, però, i principi contabili vennero recepiti in una legislazione nazionale (es. codice civile o legislazione speciale)2.
Con il Regolamento (CE) 1606/2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno imposto dal 1° gennaio 2005 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato di tutte le società quotate in Borsa, consentendo agli Stati membri di estendere tale obbligo anche al bilancio d’esercizio delle società quotate in Borsa e alle altre società non quotate nei mercati regolamentati.
I principi IAS sono di origine anglosassone e si fondano su un modello di bilancio d’esercizio completamente diverso da quello europeo codificato dai singoli Paesi con il recepimento della IV e della VII direttiva CEE. Ogni Stato europeo avrà, quindi, due bilanci d’esercizio chiari e precisi: gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico saranno diversi, come pure diversi saranno i valori iscritti nei suddetti schemi di bilancio, ivi compresi gli importi dell’utile o della perdita di esercizio, nonché del patrimonio netto.
I due modelli di bilancio d’esercizio: europeo e IAS/IFRS
I due modelli di bilancio si fondano su postulati (o principi contabili di base) completamente divergenti, talvolta antitetici, che sono messi a confronto nella tabella che segue.
I postulati del bilancio codice civile e IAS/IFRS a confronto

Il modello di bilancio redatto secondo i principi civilistici è tipico di un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di imprese governate da pochi azionisti che detengono la maggioranza del capitale sociale. Il ricorso al mercato finanziario (es. borse valori) per il reperimento di capitali di rischio è scarso; gli azionisti preferiscono l’indebitamento presso le banche che – pur a fronte di un costo esplicito dei capitali presi a prestito – consente di preservare la stabilità dell’assetto societario. In questo contesto, l’informativa pubblica privilegia i creditori della società.
Il modello di bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS, invece, è tipico di un ambiente caratterizzato da una larga presenza di società di capitali ad azionariato diffuso. Gli azionisti sono in genere scarsamente interessati alla gestione dell’impresa, il cui governo è delegato ai manager dotati di ampi poteri decisionali e di controllo della gestione. Gli investitori in azioni privilegiano le attese di rendimento a breve termine.
In questo ambiente, il finanziamento delle imprese proviene prevalentemente dalle borse valori e i destinatari dell’informativa pubblica sono gli investitori attuali e potenziali. La comunicazione finanziaria è market oriented, privilegiando le esigenze dei mercati borsistici e gli investitori presenti e futuri, i quali vogliono conoscere le informazioni che consentono loro di capire se l’investimento nell’impresa è destinato a mantenere il suo valore oppure a variarlo e, in questo secondo caso, in che direzione e in quale misura.
Il modello di bilancio secondo i principi IAS/IFRS è tipico delle economie in crescita caratterizzate da crescenti prezzi dei beni e dei diritti esposti negli stati patrimoniali delle società quotate nei mercati regolamentati (es. aumento dei valori delle azioni).
Il fair value, il mark to market e il reddito potenziale sono i postulati di bilancio che esaltano gli effetti della crescita dei prezzi.
Tale modello, invece, denuncia i suoi limiti durante le crisi economico-finanziarie (es. crisi mondiale 2007-14) caratterizzate dalla caduta dei prezzi di Borsa degli strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni, bond), i cui fair value subiscono delle rilevanti riduzioni.
L’imputazione a conto delle perdite da fair value determinerebbe dei pesanti riflessi sui conti economici delle società; da qui, i rilevanti interventi sull’applicazione degli IAS/IFRS e la suddivisione del conto economico complessivo (o Statement of Comprehensive Income) in due sezioni:
- Sezione I: conto economico separato (Separate Income Statement);
- Sezione II: OCI (Statement of Other Comprehensive Income).
Il conto economico separato mostra la composizione delle componenti (es. ricavi, costi) dell’utile (perdita) d’esercizio. Detto risultato è la base per il calcolo dell’utile/perdita per azione e per la distribuzione del dividendo. Il prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo (OCI) inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le voci di ricavo e di costo che non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio, come richiesto o consentito dagli altri IFRS (IAS 1, par. 7).
Le componenti della Sezione II del conto economico vengono successivamente imputate a Patrimonio netto della società.
La tutela dei creditori e la tutela degli investitori attuali e potenziali
I due modelli di bilancio hanno i seguenti obiettivi:
- modello europeo: la tutela dei creditori;
- modello IAS/IFRS: la tutela degli investitori attuali e potenziali.
Tutela dei creditori. I principi civilistici di redazione del bilancio hanno come obiettivo la tutela dei creditori della società. A tal fine, le voci del bilancio non devono fornire un’immagine ingannevole della società, cioè un’immagine più florida di quella effettivamente esistente.
La tutela dei creditori viene realizzata mediante i seguenti postulati di bilancio:
- costo storico dei beni e dei diritti;
- prudenza nelle valutazioni di bilancio (o principio del minor valore);
- calcolo del reddito prodotto (o reddito realizzato) dalla società.
Il bilancio d’esercizio deve esporre un risultato di esercizio e un patrimonio netto prudenzialmente attribuibile alla società.
Tutela degli investitori attuali e potenziali. Nel mondo anglosassone, i principi contabili devono tutelare gli investitori attuali e potenziali, imponendo la redazione di un bilancio d’esercizio che esponga il valore economico (o valore di mercato) della società, per confrontare il patrimonio netto della medesima con il suo valore di Borsa: Book value-to-Price. La tutela viene realizzata mediante i seguenti postulati di bilancio:
- fair value;
- mark to market (o principio della valutazione al mercato);
- reddito potenziale (o reddito realizzabile).
Questi postulati di bilancio sono illustrati nei punti successivi.
Il principio contabile del costo storico e il principio contabile del fair value
I due modelli di bilancio adottano i seguenti principi contabili:
- modello europeo: il principio del costo storico;
- modello IAS/IFRS: il principio del fair value.
Il modello europeo si fonda sui costi storici sostenuti dall’impresa, mentre il modello IAS/IFRS richiede che le valutazioni di bilancio siano prevalentemente fondate sulle previsioni economico-finanziarie dell’impresa piuttosto che sui dati storici della medesima.
Costo storico
Con il principio del costo storico, i beni e i diritti sono iscritti nello stato patrimoniale in base al costo sostenuto per la loro acquisizione o la loro produzione interna da parte della società.
In un regime non inflazionistico (o a moneta stabile), il costo dei beni rimane costante nel tempo: cioè un bene acquistato nel 1990 – a parità di condizioni – ha lo stesso costo del medesimo bene acquistato nel 2014. Le eventuali variazioni di prezzo dipendono da fattori diversi da quelli monetari (es. tecnologici).
In un regime inflazionistico, invece, il costo di acquisto dei beni cresce a motivo della perdita del valore economico della moneta (o inflazione). Conseguentemente il costo di acquisto di un bene nel 1990 è inferiore al costo di acquisto dello stesso bene nel 2014.
Con l’adozione del principio del costo storico, i beni e i diritti sono iscritti nello stato patrimoniale in euro, ma gli euro del 1990 hanno un valore economico diverso da quelli del 2014: la somma dei valori può essere effettuata (sotto il profilo legislativo l’euro del 1990 è uguale a quello del 2014), ma i singoli addendi sono eterogenei sotto il profilo economico (l’euro del 1990 è diverso da quello del 2014).
Per correggere le distorsioni economiche tra i valori di bilancio, gli Stati hanno introdotto leggi di rivalutazione monetaria al fine di omogeneizzare – sotto il profilo economico – i valori dei beni e dei diritti iscritti nello stato patrimoniale delle imprese, consentendo di adeguare i costi storici ai valori di mercato.
Fair value
Il fair value – in italiano valore equo – corrisponde al cosiddetto valore di mercato (o valore corrente) dei beni e dei diritti. Con il principio del fair value, ogni anno le società devono valutare i beni e i diritti al valore di mercato, rilevando le eventuali plusvalenze o minusvalenze sulle voci dello stato patrimoniale.
La valutazione annuale delle voci di stato patrimoniale vuole esporre all’investitore il valore corrente del patrimonio della società affinché il mercato possa assumere decisioni di investimento o di disinvestimento nelle azioni della società medesima. Il fair value accresce la soggettività dei valori dello stato patrimoniale, nonché la volatilità dei risultati economici della società.
Il principio del fair value può essere applicato alle seguenti voci del bilancio (IAS 1):
- attività non correnti (non current assets):
– attività immateriali (intangibles);
– attività materiali;
– strumenti finanziari disponibili per la vendita (AFS – available for sale);
- Attività correnti (current assets):
– lavori in corso su ordinazione valutati con il metodo dei ricavi;
– strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico (FVTPL – fair value through profit or loss).
La principale divergenza tra il principio del costo storico e quello del fair value riguarda l’iscrizione in bilancio e la valutazione degli intangibles3, cioè:
- nel bilancio europeo, gli intangibles sono soggetti a un regime prudenziale e devono sempre formare oggetto di sistematico ammortamento;
- nel bilancio IAS/IFRS, gli intangibili possono essere specifici o generici, nonché a vita definita oppure a vita indefinita.
Gli intangibili a vita definita devono essere sistematicamente ammortizzati, mentre quelli a vita indefinita devono essere annualmente assoggettati a impairment test (o test di deterioramento o di perdita di valore).
I tipici intangibili da assoggettare a impairment sono l’avviamento4 e i marchi5.
Con l’impairment test, gli intangibili a vita indefinita (es. avviamento, marchi, testate di giornali) non devono più essere sistematicamente ammortizzati, ma devono essere sottoposti a una valutazione periodica e – in caso di perdita di valore – svalutati. Il principio è il seguente: «se l’avviamento esiste, l’attività non deve essere ammortizzata; se l’avviamento ha perso di valore oppure si è deteriorato, la svalutazione deve essere imputata a conto economico».
Nel bilancio al 31 dicembre 2002, la società AOL-TIME WARNER ha svalutato la voce Avviamento di 100 miliardi di dollari, chiudendo l’esercizio con una perdita netta di circa 100 miliardi di dollari.
Le plusvalenze da fair value sono utili potenziali (o utili sperati o utili non realizzati o utili realizzabili) che – secondo i principi IAS/IFRS – devono essere così rilevati (o imputati):
- al conto economico separato (separate income statement);
- al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI – Other Comprehensive Income).
Le plusvalenze da fair value sono imputate al conto economico quando sono relative alle attività correnti, a motivo del principio di valutazione del mark to market nella determinazione del reddito d’esercizio, cioè nei seguenti casi:
- lavori in corso su ordinazione valutati con il metodo dei ricavi;
- strumenti finanziari di negoziazione (o strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico).
Le plusvalenze da fair value sono imputate, invece, al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo quando sono relative alle attività non correnti, nei seguenti casi:
- rivalutazione di attività materiali;
- rivalutazione di attività immateriali;
- plusvalenze su strumenti finanziari destinati alla vendita (o AFS –available for sale).
Nella determinazione del fair value, l’IFRS 13 stabilisce la seguente gerarchia6:
- livello 1: il fair value è determinato utilizzando i prezzi quotati in un mercato attivo per identiche attività o passività (mark to market);
- livello 2: il fair value è determinato utilizzando modelli di valutazione per i quali tutti gli input significativi per la valutazione si basano su dati osservabili sul mercato attivo (mark to model fondato su dati di mercato attivo);
- livello 3: il fair value è determinato utilizzando modelli di valutazione per i quali gli input significativi per la valutazione non si basano su dati osservabili sul mercato (mark to model fondato su dati non osservabili sul mercato attivo).
La gerarchia di fair value si fonda su presupposti profondamente diversi tra loro.
Il livello 1 si fonda su prezzi quotati nei mercati regolamentati, trasparenti a tutti gli investitori attuali e potenziali. Il livello 3, invece, conduce a determinare dei valori sulla carta, essendo il risultato dell’applicazione di formule e di componenti delle formule scelti da un esperto di valutazione. In questo caso, nelle note al bilancio deve essere esposta – non solo in modo descrittivo – la metodologia utilizzata per calcolare i valori di bilancio, nonché gli elementi quantitativi impiegati in detta metodologia. Il livello 2 è una formula intermedia tra il livello 1 e il livello 3.
Il principio della prudenza e quello del mark to market nella determinazione del reddito d’esercizio
I due modelli di determinazione del reddito d’esercizio si fondano sui seguenti postulati:
- modello europeo: le valutazioni devono fondarsi sul principio della prudenza;
- modello IAS/IFRS: le valutazioni si fondano, invece, sul principio del mark to market.
Prudenza (o Conservatism)
Il principio della prudenza (conservative measurement) consiste nel valutare le voci di bilancio in modo da imputare al conto economico le perdite presunte, ma non gli utili sperati (o realizzabili)7.
Se il valore di Borsa è di 20 euro, il costo di 20 euro non deve essere modificato, in quanto corrisponde al valore di mercato. Qualora, invece, il valore di Borsa sia di 15 euro, il costo dell’azione di 20 euro deve essere svalutato di 5 euro, essendo maturata una presunta perdita di 5 euro tra la data di acquisto dell’azione e la data di chiusura dell’esercizio. Se il valore di Borsa è invece di 30 euro, la società non deve imputare al conto economico l’utile sperato di 10 euro, cioè la differenza tra il prezzo di Borsa di 30 euro e il costo di acquisto di 20 euro.
Questo principio di valutazione si fonda sul minor valore tra il costo e il mercato.
Nel reddito di esercizio che risulta dal bilancio sono inclusi solamente gli utili realizzati, cioè gli utili derivanti da operazioni concluse, come la cessione di beni e la prestazione di servizi, e non anche gli utili sperati (o realizzabili o potenziali o attesi), cioè gli utili che sono il frutto di operazioni in corso alla data del bilancio (cioè operazioni iniziate e non ancora concluse alla data di chiusura dell’esercizio).
Nel nostro caso, il prezzo di Borsa delle azioni di 30 euro potrebbe diminuire nel successivo esercizio e determinare una «perdita realizzata» invece di un utile sperato (o utile realizzabile) alla data di chiusura dell’esercizio.
Mark to market (o Optimism)
Il modello IAS/IFRS impone, invece, di imputare al conto economico sia le perdite presunte che gli utili sperati: il principio di valutazione è il valore di mercato (o mark to market)8.
In altri termini, il principio del mark to market richiede l’imputazione al conto economico delle plusvalenze da fair value relative alle attività correnti9.
Il risultato di esercizio emergente dal conto economico comprende anche gli utili sperati (o utili realizzabili) sulle operazioni che si concluderanno negli esercizi successivi.
Il principio del mark to market si contrappone a quello della prudenza, in quanto il primo comprende sia gli utili realizzati che gli utili non realizzati, cioè gli utili realizzabili sulle operazioni che si concluderanno (o si realizzeranno) negli esercizi successivi (es. plusvalenze su «strumenti finanziari al fair value imputato al conto economico», plusvalenze da fair value su operazioni di trading in Borsa, valutazione dei lavori in corso su ordinazione con il metodo dei ricavi anziché quello del costo ecc.).
Il principio della prevalenza della forma sulla sostanza (o modello europeo) e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (o modello IAS/IFRS)
Le operazioni possono essere osservate sotto i seguenti aspetti:
- forma giuridica;
- sostanza economico-finanziaria.
L’iscrizione in bilancio delle operazioni può essere attuata secondo i seguenti principi:
- prevalenza della forma sulla sostanza (o modello europeo);
- prevalenza della sostanza sulla forma (o modello IAS/IFRS).
Nel primo caso, la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene – in genere – in base al diritto di proprietà, mentre nel secondo caso, l’iscrizione dell’operazione avviene in base alla «sostanza economicofinanziaria dell’operazione».
Ad esempio, il leasing finanziario avrebbe una diversa rappresentazione in bilancio con i suddetti principi.
Con il principio della prevalenza della forma sulla sostanza, il costo del bene concesso in leasing viene iscritto nello stato patrimoniale della società di leasing, che ne è la società proprietaria. Nel bilancio della società utilizzatrice, invece, sono iscritti i canoni di leasing alle date di maturazione e nei conti d’ordine l’ammontare dei canoni futuri. Il bene sarà iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice solamente alla data del riscatto e per il costo del riscatto.
Con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), invece, il bene in leasing viene iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice in base al costo originario di acquisto, con contropartita il debito verso la società di leasing. La società utilizzatrice calcola l’ammortamento sul bene in leasing, paga le rate di debito verso la società di leasing con i relativi interessi. La società di leasing iscrive nel suo stato patrimoniale il credito verso la società utilizzatrice. Periodicamente incassa le rate del credito con i relativi interessi.
Il leasing finanziario può essere contabilizzato – sia dalla società utilizzatrice del bene, sia dalla società di leasing – con uno dei seguenti metodi:
- metodo patrimoniale (o principio della prevalenza della forma sulla sostanza);
- metodo finanziario (o principio della prevalenza della sostanza sulla forma).
In Italia, la legislazione civile e quella fiscale impongono la contabilizzazione del leasing finanziario con il metodo patrimoniale, mentre il principio contabile internazionale IAS 17 richiede la contabilizzazione dell’operazione con il metodo finanziario.
In Italia, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato codificato solamente per i contratti di vendita con obbligo di retrocessione (art. 2427, comma 1, n. 8-bis, cc).
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma10 è così descritto dal documento IAS relativo al Framework for the Presentation of Financial Statements (par. 35):
Se l’informazione è destinata a rappresentare fedelmente fatti o operazioni, è necessario che questi siano rilevati e presentati nella loro sostanza e realtà economica e non solo sotto l’aspetto formale. La sostanza dei fatti e delle operazioni non è sempre coerente con ciò che appare da un loro esame formale.
Per esempio, un’impresa può cedere fittiziamente un bene facendo in modo tale che dalla documentazione risulti che ne è stata trasferita la proprietà: ciò nonostante, possono essere stipulati accordi a latere che assicurino all’impresa cedente di continuare a godere dei futuri benefici economici derivanti dal bene in questione. In una simile circostanza, la rilevazione di una vendita non rappresenterebbe fedelmente l’operazione avvenuta (se di operazione si può parlare).
Il reddito prodotto e il reddito potenziale
Il risultato economico emergente dai due modelli di bilancio viene così denominato:
- modello europeo: reddito prodotto (o reddito realizzato);
- modello IAS/IFRS: reddito potenziale (o reddito realizzabile).
Per comprendere il concetto di reddito prodotto e di reddito potenziale viene premesso che il reddito è la somma algebrica dei componenti positivi (es. ricavi) e di quelli negativi (es. costi) che sono imputati al conto economico della società. Tali componenti possono suddividersi in due categorie:
- componenti positivi e componenti negativi che si sono realizzati nell’esercizio (es. cessione di beni o prestazioni di servizi a terzi);
- componenti positivi e componenti negativi che sono sorti nell’esercizio (o in esercizi precedenti), ma che si realizzeranno (o si concluderanno) negli esercizi successivi.
Operazioni chiuse (o realizzate) nell’esercizio. I componenti sub 1) non formano oggetto di valutazione in sede di bilancio, in quanto non producono degli oneri o dei proventi negli esercizi successivi. Gli utili e le perdite generati da tali operazioni sono denominati utili e perdite realizzate, in quanto i loro ammontari sono certi (o valori oggettivi).
Ad esempio, la merce «A» è stata acquistata il 10 marzo 2015 a 2.000 euro ed è stata venduta il 3 aprile dello stesso anno a 2.300: l’utile realizzato è di 300 euro, corrispondente alla differenza tra il ricavo e il costo (2.300 – 2.000 = 300).
«Operazioni in corso» alla chiusura dell’esercizio. I componenti sub 2), invece, formano oggetto di valutazione, in quanto le operazioni si concluderanno nei successivi esercizi. Queste operazioni hanno un valore alla data di chiusura dell’esercizio e avranno un altro valore alla data in cui si concluderanno (o si realizzeranno) nei successivi esercizi.
I principi contabili stabiliscono che la società deve effettuare la «fotografia» delle operazioni in corso alla data del bilancio (cioè le operazioni iniziate, ma non ancora concluse o realizzate).
I principi contabili stabiliscono anche le metodologie per attribuire un valore a tali operazioni in corso: valore che molto probabilmente sarà diverso da quello che si manifesterà alla data di compimento delle stesse operazioni. Quest’ultimo valore non è conoscibile alla data del bilancio per le turbolenze dei mercati e per la discontinuità dei fattori interni ed esterni che caratterizzano la vita dell’impresa.
Il confronto tra il valore storico e il valore stimato alla data del bilancio può determinare11:
- una perdita presunta;
- un utile sperato.
I principi contabili civilistici stabiliscono che concorrono a formare il risultato economico dell’esercizio le perdite presunte, ma non gli utili sperati: la figura di reddito che emerge dal conto economico viene denominata reddito prodotto dalla società.
I principi contabili IAS/IFRS, invece, stabiliscono che concorrono a formare il risultato economico sia le perdite presunte che gli utili sperati. La figura di reddito che emerge dal conto economico viene denominata reddito potenziale, in quanto include gli utili non realizzati (o utili sperati) che potrebbero non manifestarsi negli esercizi futuri.
Il reddito prodotto è la conseguenza dell’applicazione del principio della prudenza, mentre il reddito potenziale misura la performance della società, che è fondata anche sugli utili sperati relativi alla conclusione delle operazioni in corso alla data del bilancio (es. plusvalenze su «strumenti finanziari al fair value rilevato al conto economico», plusvalenze realizzabili su titoli di trading quotati in Borsa ecc.).
Il bilancio separato, il bilancio individuale e il bilancio consolidato secondo i principi IAS/IFRS
Nel modello IAS/IFRS, il bilancio per eccellenza è quello consolidato, cioè il bilancio del gruppo costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate. Il bilancio separato e il bilancio individuale sono marginali per i principi IAS/IFRS, che prendono in esame:
- il bilancio consolidato;
- il bilancio separato;
- il bilancio individuale.
I principi IAS/IFRS sono quasi totalmente dedicati al bilancio consolidato del gruppo di imprese. Il bilancio separato viene menzionato solamente da alcuni principi IAS/IFRS, specialmente con riferimento alla valutazione delle partecipazioni (es. partecipazioni in società controllate, collegate, joint venture, joint operation, partecipazioni in altre società o senza influenza).
Il bilancio separato (separate financial statement)
Il bilancio separato12 è il bilancio presentato da una controllante (ossia da un investitore che possiede il controllo di una controllata) o da un investitore che controlla congiuntamente o esercita un’influenza notevole su una partecipata (società collegata), nel quale le partecipazioni sono contabilizzate al costo ovvero in conformità all’IFRS 9 (nella UE, IAS 39 non essendo stato ancora omologato l’IFRS 9) (IAS 27, Bilancio separato, par. 4)13.
Gli Accordi a controllo congiunto (IFRS 11) si suddividono nelle seguenti categorie14:
- joint operation: la contabilizzazione della partecipazione deve essere effettuata in base al consolidamento proporzionale (IFRS 11, par. 26);
- joint venture: la contabilizzazione della partecipazione deve essere effettuata con i seguenti metodi (IFRS 11): metodo del patrimonio netto (IFRS 11, par. 24) e metodo del fair value (o valore di mercato), secondo lo IAS 39 (o IFRS 9).
La struttura di un gruppo può essere rappresentata come nell’esempio che segue.
La capogruppo «A» deve redigere sia il bilancio consolidato che quello separato. I titoli azionari che non rappresentano, invece, partecipazioni in società controllate, collegate ed entità a controllo congiunto devono essere valutati al fair value (IAS 39), a meno che non siano quotati o il loro fair value non possa essere attendibilmente determinato. L’imputazione della plusvalenza o della minusvalenza (o variazione di fair value) dipende dalla loro classificazione in bilancio (IAS 39), cioè:
- titoli di trading: imputazione della plusvalenza/minusvalenza al conto economico separato (o Sezione I);
- titoli disponibili per la vendita (AFS – available for sale): imputazione della plusvalenza/minusvalenza nell’OCI – other comprehensive income (o Sezione II).
Le partecipazioni destinate alla vendita ai sensi dell’IFRS 5, par. 15, sono valutate al minore tra il loro valore contabile e il fair value, dedotti i costi di vendita.
Il bilancio individuale (not separate financial statement)
È il bilancio redatto da un’impresa che non detiene una partecipazione in una società controllata, in una società collegata e in una società controllata congiuntamente (es. joint operation, joint venture) (IAS 27, par. 7). L’impresa – per poter redigere il bilancio individuale– deve detenere solamente azioni (o partecipazioni) caratterizzate dall’assenza di influenza.
Le azioni (o partecipazioni) caratterizzate dall’assenza di influenza sono classificate e valutate in conformità allo IAS 39.
Le partecipazioni destinate alla vendita ai sensi dell’IFRS 5, paragrafo 15, sono valutate al minore tra il loro valore contabile e il fair value, dedotti i costi di vendita.
Il bilancio consolidato (consolidated financial statement)
È il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un’unica entità economica (IFRS 10, entrato in vigore il 1° gennaio 2014).
Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.
Le società controllate sono inserite nel bilancio consolidato con il metodo del consolidamento integrale (o linea per linea). Le partecipazioni nelle società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto e non con il metodo di valutazione adottato nel bilancio separato (es. metodo del costo oppure al fair value).
Le partecipazioni in «Accordi a controllo congiunto» sono iscritte nel bilancio consolidato con i seguenti metodi:
- consolidamento proporzionale: le joint operation;
- metodo del patrimonio netto: le joint venture.
Le partecipazioni in joint venture e in società collegate che nel bilancio consolidato sono valutate in conformità al paragrafo 18 dello IAS 28 (o valutate al fair value) devono essere valutate con lo stesso criterio nel bilancio separato della partecipante (IAS 27, par. 11)15.
Le partecipazioni in altre società (o senza influenza) sono valutate al fair value (IAS 39).
Le partecipazioni destinate alla vendita ai sensi dell’IFRS 5, par. 15, sono valutate al minore tra il loro valore contabile e il fair value, dedotti i costi di vendita.
La figura che segue riporta il quadro di sintesi del trattamento delle partecipazioni nel bilancio consolidato, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il trattamento delle partecipazioni nel bilancio consolidato

Note
1 Si fa riferimento al «Quadro sistematico» del 1989 e non al recente The Conceptual Framework for Financial Reporting del settembre 2010, in quanto tale documento è ancora in fase di elaborazione; la conclusione era prevista nel 2014.
2 La IV e la VII direttiva vennero coordinate dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (GUCE del 29 giugno 2013), che sarà recepita nei diversi Stati Europei non prima di 3-4 anni.
3 A titolo esemplificativo gli intangibles sono l’avviamento, i marchi, i brevetti, le licenze, la quota di mercato, la rete di vendita, la lista dei clienti, le banche dati, il software, il portafoglio ordini, le testate giornalistiche, i domini di internet.
4 Nel bilancio consolidato la voce «Differenza di Consolidamento» iscritta tra le immobilizzazioni immateriali deve essere riclassificata – secondo i principi IAS/ IFRS – come Avviamento.
5 Dal libro di Guatri L., Bini B., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, Università Bocconi Editore, Milano, 2005, pp. 204-205, stralciamo il seguente brano relativo ai marchi: «Un caso rilevante e nel contempo molto significativo delle incertezze della scelta tra vita definita e vita indefinita è quello dei marchi, una delle classi di intangibili specifici dominante in vari settori (beni di largo consumo, prodotti finanziari, grande distribuzione al dettaglio, servizi ecc.). Ecco come, su questo fondamentale intangibile specifico, si esprime un recente testo americano: “Il nome e i marchi devono essere considerati individualmente per stabilirne la vita utile residua. I nomi e i marchi associati al nome o al logo di una società (ad esempio, McDonald’s) hanno tipicamente una vita indefinita. Molti nomi di prodotti e marchi hanno pure una vita indefinita quando non sia possibile una stima ragionevole della vita del prodotto (ad esempio Coca Cola)”.
L’esperto deve tuttavia porre attenzione alla circostanza che esistano o meno progetti di marginalizzazione di un prodotto, e accertare se sia possibile stimare con ragionevole certezza che un nome possa perdere valore, o essere abbandonato nel tempo. In tale caso, si suggerisce una vita definita; e perciò si deve stabilire un periodo di ammortamento».
6 Si riportano alcune definizioni tratte dall’IFRS 13, Appendice A, Definizione dei termini:
- Mercato attivo – Un mercato in cui le operazioni relative all’attività o alla passività si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.
- Fair value (valore equo) – Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.
TECNICHE DI VALUTAZIONE
- Metodo reddituale – Tecniche di valutazione che convertono importi futuri (ad esempio, flussi finanziari oppure ricavi e costi) in un unico importo corrente (attualizzato). La misurazione del fair value è determinata sulla base del valore indicato dalle aspettative attuali del mercato rispetto a tali importi futuri.
- Metodo basato sulla valutazione di mercato – Una tecnica di valutazione che utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti generati da operazioni di mercato riguardanti attività, passività o un gruppo di attività o passività (come un’attività aziendale), identiche o comparabili (ossia similari).
- Metodo del costo – Una tecnica di valutazione che riflette l’importo che sarebbe attualmente richiesto per sostituire la capacità di servizio di un’attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente).
7 Si riportano le motivazioni a sostegno del «principio di prudenza» inteso come principio di redazione del bilancio d’esercizio che include nel reddito di esercizio le perdite presunte, ma non gli utili sperati sulle operazioni in corso alla data del bilancio d’esercizio.
Il divieto di includere gli utili sperati nel reddito di esercizio si fonda sulle seguenti motivazioni:
- la contabilizzazione degli utili attesi è in contrasto con il principio dell’imparzialità del bilancio destinato a pubblicazione, poiché privilegia le attese di breve periodo degli azionisti a scapito degli altri stakeholder (es. creditori). Infatti, l’anticipazione degli utili rispetto alla data della loro realizzazione privilegia le aspettative di dividendo degli azionisti (o investitori);
- l’imputazione al conto economico degli utili sperati su operazioni in corso di svolgimento distorce il valore informativo del reddito prodotto (o reddito realizzato), in quanto gli utili attesi rappresentano mere speranze di guadagno e non redditi definitivamente conseguiti (o realizzati);
- l’esclusione degli utili attesi è funzionale alla corretta percezione del grado di solidità patrimoniale dell’impresa, che per i creditori sociali è indice segnaletico della ricuperabilità dei propri crediti.
L’obbligo di contabilizzare le presunte perdite, invece, ha lo scopo di evidenziare correttamente il reddito attribuibile al periodo di gestione e il grado di solidità patrimoniale dell’impresa.
8 Nel «Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements» (o Quadro Sistematico), il principio della prudenza «consiste nell’impiego di un grado di cautela nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati» (par. 37).
Nel modello IAS/IFRS, il reddito potenziale (o reddito realizzabile) include sia gli utili attesi che le perdite presunte.
Ne segue che il principio della prudenza assume la funzione di cautela nella determinazione degli utili attesi e delle perdite presunte sulle operazioni in corso alla data del bilancio d’esercizio.
Nel modello europeo, invece, il principio della prudenza influenza il calcolo del reddito d’esercizio, escludendo dalla determinazione del medesimo gli utili sperati (o utili potenziali o utili attesi).
9 Le «plusvalenze da fair value relative alle attività non correnti», invece, devono essere imputate al «prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo» (OCI-other comprehensive income).
10 Si fa riferimento al «Quadro sistematico» del 1989 e non al recente «The Conceptual Framework for Financial Reporting»del settembre 2010, in quanto tale documento è ancora in fase di elaborazione; la conclusione era prevista nel 2014.
11 I termini perdita presunta e utile sperato (o utile realizzabile) si contrappongono a quelli di perdita subita (o perdita realizzata) e utile realizzato: cioè i primi valori sono caratterizzati da una probabilità di manifestazione, mentre i secondi sono certi nel loro ammontare.
12 La presentazione del bilancio separato può essere imposta dalla normativa locale (es. Italia), come previsto dallo IAS 27, par. 2.
13 Il bilancio in cui è applicato il metodo del patrimonio netto non rappresenta un bilancio separato. Analogamente, il bilancio di un’entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in una joint venture non rappresenta un bilancio separato (IAS 27, par. 7).
14 Si riportano alcune definizioni tratte dall’IFRS 11, Appendice A, che costituisce parte integrante dell’IFRS 11:
- Controllo congiunto – La condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
- Joint operation (o attività a controllo congiunto) – Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative all’accordo (o consolidamento proporzionale).
- Joint venture – Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo (o Patrimonio netto).
- Veicolo separato (o entità a controllo congiunto) – Una struttura finanziaria identificabile separatamente, comprese le entità legali distinte o le entità riconosciute dallo statuto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica.
15 Si riporta il paragrafo 18 dello IAS 28: «18. Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da un’entità che sia una società d’investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d’investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l’entità può decidere di valutare gli investimenti in tali società collegate e joint venture al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità all’IFRS 9».